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Medicina del Lavoro
Il Dlgs. 626/94 ha regolamentato e ribadito molti dei punti essenziali
già presenti in leggi ordinarie precedenti, ha inoltre
inserito in pieno ruolo la figura del Medico Competente nellambito
del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Gli articoli 16 e 17, dedicati alla sorveglianza sanitaria, stabiliscono
infatti che il controllo sanitario dei lavoratori si scinde in
due momenti essenziali, quello preventivo, finalizzato allaccertamento
dellidoneità alla mansione specifica cui il lavoratore
è destinato, e quello successivo, che si sostanzia in visite
periodiche, anchesse mirate al controllo dello stato di
salute del soggetto e alla formulazione del relativo giudizio
inerente il permanere o meno, di tale idoneità specifica.
La normativa assegna al medico competente un ruolo
attivo (collabora con il datore di lavoro) nella predisposizione
dellattuazione delle misure per la tutela della salute e
della integrità psico-fisica dei lavoratori (art.
17 comma 1 lett. a) e quindi prevede un coinvolgimento necessario
del sanitario nellattività di progettazione e attuazione
della prevenzione aziendale, con frequentazione non episodica
ed occasionale dellazienda da parte di tale soggetto.
Il nostro studio propone un servizio di sorveglianza sanitaria
e medicina del lavoro che prevede:
Direzione del servizio affidato ad un medico specialista in
Medicina del Lavoro.
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visite
mediche per controllare lo stato di salute dei lavoratori
ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione
specifica
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collaborazione
con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e
protezione di cui allart. 8, sulla base della specifica
conoscenza dellorganizzazione dellazienda e delle
situazioni di rischio, alla predisposizione dellattuazione
delle misure per la tutela della salute e dellintegrità
psico-fisica dei lavoratori
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istituzione
ed aggiornamento, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza
sanitaria, di una cartella sanitaria e di rischio da custodire
presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale
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informazione,
ai lavoratori e ai loro rappresentanti per la sicurezza, sul
significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti
e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine,
sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari
anche dopo la cessazione dellattività che comporta
lesposizione a tali agenti
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informazione
ad ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti
sanitari da lui effettuati e rilascio di una copia della documentazione
sanitaria
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partecipazione
alle riunioni di cui allart. 11 nelle quali verranno
comunicati ai rappresentanti per la sicurezza i risultati
anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali
effettuati con indicazione sul loro significato
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visita
degli ambienti di lavoro almeno due volte allanno
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partecipazione
alla programmazione del controllo dellesposizione dei
lavoratori;
indicazioni sulla predisposizione del servizio di pronto soccorso
di cui allart. 15 626/94
Gli accertamenti
preventivi (esami clinici e biologici e indagini diagnostiche
mirate al rischio ritenute necessarie dal medico competente)
intesi a constatare lassenza di controindicazioni al lavoro
cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della
loro idoneità alla mansione specifica, verranno condotti
sulla base di quanto il Medico competente avrà redatto
nella programmazione sanitaria circostanziata, sulla base delle
valutazioni dei rischi ai sensi dellart. 4 del Dlgs. 626/94
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