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Medicina del Lavoro

Il Dlgs. 626/94 ha regolamentato e ribadito molti dei punti essenziali già presenti in leggi ordinarie precedenti, ha inoltre inserito in pieno ruolo la figura del Medico Competente nell’ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Gli articoli 16 e 17, dedicati alla sorveglianza sanitaria, stabiliscono infatti che il controllo sanitario dei lavoratori si scinde in due momenti essenziali, quello preventivo, finalizzato all’accertamento dell’idoneità alla mansione specifica cui il lavoratore è destinato, e quello successivo, che si sostanzia in visite periodiche, anch’esse mirate al controllo dello stato di salute del soggetto e alla formulazione del relativo giudizio inerente il permanere o meno, di tale idoneità specifica.

La normativa assegna al “medico competente” un ruolo attivo (collabora con il datore di lavoro) nella “predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori” (art. 17 comma 1 lett. a) e quindi prevede un coinvolgimento necessario del sanitario nell’attività di progettazione e attuazione della prevenzione aziendale, con frequentazione non episodica ed occasionale dell’azienda da parte di tale soggetto.

Il nostro studio propone un servizio di sorveglianza sanitaria e medicina del lavoro che prevede:

Direzione del servizio affidato ad un medico specialista in Medicina del Lavoro.
  1. visite mediche per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica
  2. collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all’art. 8, sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione dell’azienda e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori
  3. istituzione ed aggiornamento, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, di una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale
  4. informazione, ai lavoratori e ai loro rappresentanti per la sicurezza, sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti
  5. informazione ad ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari da lui effettuati e rilascio di una copia della documentazione sanitaria
  6. partecipazione alle riunioni di cui all’art. 11 nelle quali verranno comunicati ai rappresentanti per la sicurezza i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati con indicazione sul loro significato
  7. visita degli ambienti di lavoro almeno due volte all’anno
  8. partecipazione alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori;
    indicazioni sulla predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui all’art. 15 626/94

Gli accertamenti preventivi (esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirate al rischio ritenute necessarie dal medico competente) intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica, verranno condotti sulla base di quanto il Medico competente avrà redatto nella programmazione sanitaria circostanziata, sulla base delle valutazioni dei rischi ai sensi dell’art. 4 del Dlgs. 626/94