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Approfondimenti

DLGS N. 81 2009 INTEGRATO CON DLGS N. 106 2009

Di seguito cercheremo di approfondire il tema della delega di funzioni nell'ambito del Dlgs 626/94.

Innazitutto un breve accenno su "Chi" la legge individua come soggetto tenuto ad adottare comportamenti.
Le leggi infatti pongono regole di condotta volte proprio a garantire la protezione ed evitare infortuni.
Nelle piccole organizzazioni (artigiani, lavoratori autonomi) si avrà una facile individuazione del destinatario delle norme nel capo dell'impresa .
Diverso è il discorso se ci si sposta su strutture aziendali più complesse.
La complessità dell'organizzazione la sfida dei mercati crea l'esigenza di darsi una struttura complessa.
Da qui la necessità del capo dell'impresa di avvalersi di collaboratori al fine di assolvere i doveri imposti dal mercato e dalle norme.
Infatti le leggi dal 1956 alla 626/94 hanno sempre identificato il "datore di lavoro", il dirigente ed il preposto.
Volendo meglio qualificare le caratteristiche tipiche della figura del dirigente e del preposto, può dirsi che il primo è il più stretto collaboratore del datore di lavoro, con il quale individua le scelte di fondo dell'attività dell'impresa, dirige settori della struttura della stessa, ha poteri (delegati) su uomini, mezzi e strumenti finanziari.
Il preposto invece è una figura tecnica operativa, con mansioni specifiche, dalla spiccata professionalità ma con più limitati poteri e competenze rispetto al dirigente, in prevalenza di esecuzione e controllo.
Merita di essere richiamata la sentenza della Corte di Cassazione Penale 285 del 1/7/92 "in tema di infortuni sul lavoro ai sensi…..sono, tra gli altri destinatari delle norme di prevenzione e responsabili, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze e delle inosservanze al citato DPR, i dirigenti tecnici, ossia coloro che sono preposti alla direzione tecnica ed amministrativa dell'azienda o di una parte diretta ossia institori, gerenti, direttori tecnici o amministrativi, capi ufficio ecc.
Tali dirigenti devono predisporre tutte le misure di sicurezza fornite dal capo dell'impresa, devono controllare le modalità del processo di lavorazione,…….per tutelare la sicurezza……."
Chiunque all'interno di un'azienda ha un potere per quanto minimo di gestione di mezzi e persone, è di perché destinatario degli obblighi normativi in termini di prevenzione e sicurezza, egli sarà titolare, quanto meno, del fondamentale POTERE-DOVERE di vigilanza e soprattutto di COMUNICAZIONE.
Pur essendo quindi destinatario principale del complesso bagaglio dei doveri al datore di lavoro è consentito essere affiancato nell'adempimento di tali doveri da altri soggetti, a lui sottoposti, circostanza che espone evidentemente, alle responsabilità coloro che si pongono come collaboratori al datore di lavoro nell'adempimento delle norme di prevenzione.
Quindi per adempiere ai doveri di sicurezza e prevenzione il datore di lavoro deve darsi un'organizzazione.
Se tale organizzazione non viene data o è insufficiente non vi sono dubbi nell'affermare che sarà sempre il capo dell'impresa considerato responsabile delle violazioni.
Nel Dlgs 626 ma soprattutto nel 242 successivo viene in primo luogo riportata la triade dei soggetti sopra individuati quali destinatari degli obblighi.
Datori di lavoro, dirigenti e preposti sono quindi i "destinatari" al quale il legislatore pensa come protagonisti degli obblighi di questa materia.
Inoltre viene confermata nel campo sanzionatorio (art 89) la frase "Datori di lavoro e dirigenti" accomunando ancora di più le due figure principali.
Ed aggiunti tra i possibili sanzionati e destinatari di "doveri" anche i lavoratori, fatto di una novità notevole.
Il datore di lavoro ha però la possibilità se pur complessa ed articolata di "delegare" alcune funzioni essenziali.
Alcune premesse si impongono nel momento in cui iniziamo ad affrontare lo spinosissimo tema della delega.
Non esiste una norma del diritto penale che affronti la questione della delega e pertanto le posizioni si confrontano sul piano di una attività interpretativa, risultanti tutte di meritevoli considerazioni e attento studio. L'unica norma che in qualche maniera affronta l'argomento è l'Art. 1 comma ter del Dlgs. 626/94, come ribadito dal Dlgs 242 del 1996 che testualmente prevede: "nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il datore di lavoro non può delegare quelli previsti dall'Art. 4 commi 1, 2, 4 lett.a) e 11 primo periodo". Un inciso voluto dal legislatore che apportava modifiche al testo originale della 626 ma che ribadisce e fissa inequivocabilmente alcuni già consolidati principi:
Il datore di lavoro può delegare gli adempimenti in tema di prevenzione e sicurezza
Egli resterà comunque e sempre destinatario di alcuni doveri indelegabili per i quali dovrà impegnarsi ed assumersi in prima persona la responsabilità delle scelte operative
In particolare il datore di lavoro sarà tenuto personalmente a:
Valutare i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori
Elaborare il document di valutazione dei rischi
Designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda
Con l'esclusione di quelli citati il datore di lavoro ha quindi la libertà di scegliere un soggetto qualificato al quale delegare poteri e funzioni per adempiere alla normativa antinfortunistica.
La delega è uno strumento giuridico che trova la sua origine nel diritto civile, ed è a tale disciplina che bisognerà fare riferimento per introdurre un tentativo di percorso tendente ad individuare soluzioni su piano interpretativo e sintetico alle mille questioni che tale istituto pone in seguito alla sua concreta applicazione nel diritto penale del lavoro.
Quando, come e dove è ammissibile l'istituto della delega di funzioni? Quali sono le forme, le modalità, i soggetti titolari a poterla esercitare? Si può utilizzare in tutti gli ambienti di lavoro grandi, medi e piccoli e in presenza di quali presupposti? Qual è l'efficacia della delega nel campo delle responsabilità penali?

La moderna organizzazione di impresa, la concorrenza interna ed internazionale, la complessità delle problematiche caratterizzanti il mondo del lavoro, sono tutti temi che abbiamo visto porre l'esigenza di una sempre più accentuata specializzazione, in particolare ai livelli manageriali e dirigenziali degli ambienti lavorativi.
Inoltre l'introduzione di sempre più incisive norme che in chiave preventiva si pongono finalità di tutelare beni esauribili, come l'ambiente e la salute impongono programmi e scelte operative sempre più complessi e sofisticati.
Tale complessità impone conoscenze che tengano conto di più discipline e scienze.
L'esigenza pertanto, da parte del capo dell'impresa di circondarsi di persone che tali capacità e di tali conoscenze siano in possesso, non appare più una scelta meramente discrezionale, ma una necessità, tendente da un lato all'organizzazione di un'ambiente di lavoro nel quale, in chiave preventiva si tuteli la salute delle persone e dall'altra si pongano le premesse per un sostanziale e duraturo rispetto della normativa vigente, anche al fine di evitare situazioni dalle quali possano emergere responsabilità penali.
In altri termini, nel silenzio della legge, la delega di funzioni in materia prevenzionistica viene ad assumere un rilievo fondamentale sia per l'utilizzo che oramai del citato strumento viene effettuato negli ambienti di lavoro, sia perché attraverso un utilizzo dello stesso che non sia soltanto formale e quindi non tenda a scaricare su altri precisi doveri che gravano sui destinatari delle norme, si ha la possibilità di aumentare in concreto i tassi di sicurezza e di abbattere, pertanto, le drammatiche cifre economiche relative agli infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Basta richiamare quanto prevede l'articolo 3 del Dlgs 626 in tema di misure generali di tutela per rendersi conto di quale livello di professionalità e stabile organizzazione si richiede ormai l'esistenza.
Precisa infatti il citato art 3 con il titolo "Misure di Tutela".
Le misure generali per la protezione della salute per la sicurezza dei lavoratori sono:

Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza
Eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze tecniche
Riduzione dei rischi alla fonte
Programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro
Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso
Rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo
Priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
Limitazione al minimo del numero di lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio
Utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro
Controllo sanitario dei lavoratori esposti a rischi specifici
Allontanamento dei lavoratori dall'esposizione al rischio, per motivi sanitari inerenti alla sua persona
Misure igieniche
Misure di protezione collettiva e individuale
Misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacquazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato
Uso di segnali di avvertimento e sicurezza
Regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.
Informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.
Istruzioni adeguate ai lavoratori
Le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Potrà il datore di lavoro personalmente apprestare in concreto le citate misure o non sarà piuttosto suo interesse per rispettare la normativa, per non cadere incontro a responsabilità dare un'organizzazione con conferimenti di incarichi tendenti a rendere pienamente operativa nel proprio ambiente di lavoro il nuovo quadro normativo?
Abbiamo evidenziato durante questa trattazione due aspetti alla base della questione delega: l'assenza di una normativa e quindi l'esigenza di una ricostruzione dell'istituto in chiave meramente interpretativa e la necessità di una puntuale verifica del concreto trasferimento di funzioni al fine di non vanificare le finalità che con lo strumento delega si vogliono perseguire.
In relazione al primo aspetto va detto che la delega è termine comunemente utilizzato che traduce, nel nostro campo di osservazione, l'istituto civilistico del "mandato" che trova la sua disciplina negli artt. 1703 e 1709 del Codice Civile.
Il mandato è il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra.
I due protagonisti del contratto di mandato sono pertanto il mandante che ha necessità per gestire-tutelare-rappresentare un proprio interesse (sia esso diritto-facoltà-potestà) di individuare un altro soggetto, mandatario, che abbia la capacità di perseguire il fine citato e che sia delegato, pertanto, a compiere gli atti strumentali al perseguimento dell'obiettivo.
Il contratto di mandato è diventato nella prassi quotidiana uno strumento assolutamente necessario, utilizzatissimo, altrimenti verrebbe messa in crisi la circolazione dei beni, delle persone e la possibilità stessa della sopravvivenza di una complessa società di servizi.
Nel silenzio della legge è stata la giurisprudenza e in particolare la Suprema Corte di Cassazione a fissare, attraverso una sempre più raffinata, chiara, convincente attività interpretativa, i punti fondamentali intorno ai quali si può ricostruire uno schema astratto che consenta di offrire ai destinatari delle norme quali caratteri debba avere la delega per produrre un efficacia liberatoria nei confronti del soggetto delegante.
Tra le tante massime alle quali in questa sede può farsi riferimento sembra doveroso richiamare la decisione presa in 17/12/97 dalla IV Sez della Cass penale (n° 286, Pres. Consoli, Ric. Iacono) che qui di seguito si riporta.
"L'imprenditore può legittimamente delegare ad altro soggetto gli obblighi su di lui gravanti attinenti alla tutela antinfortunistica solo se si trovi impossibilitato ad esercitare di persona i poteri-doveri connessi alla condizione di naturale destinatario della normativa antinfortunistica, per la complessità..ed ampiezza dell'azienda, per la pluralità di sedi e stabilimenti di impresa o per altre ragionevoli evenienze si da escludere una immotivata dimissione del suo ruolo legale.
E' necessario poi che il delegante affidi le attribuzioni e le competenze proprie al suo ruolo a persona tecnicamente preparata e capace, che abbia volontariamente accettato la delega nella consapevolezza degli obblighi cui viene a gravarsi, che sia stata fornita dei poteri autorizzativi e decisori autonomi pari a quelli dell'imprenditore e idonei a far fronte alle esigenze connesse all'apprendimento dei presidi antinfortunistici, compreso l'accesso ai mezzi finanziari".
Ripercorriamo la citata massima sezionando la stessa:
Nella prima parte vengono puntualizzati tre aspetti:
Il primo: L'(imprenditore può legittimamente delegare. E' riconosciuta senza ombra di dubbio questa possibilità all'imprenditore che si trovi però nell'impossibilità di esercitare di persona i poteri-doveri connessi alla condizione di naturale destinatario della normativa.
Viene ribadito il chiarissimo principio che "il naturale destinatario" della normativa antinfortunistica è l'imprenditore o quello che di volta in volta viene definito capo dell'impresa, datore di lavoro ecc.
Secondo aspetto: La Cassazione fornisce la cornice interpretativa tendente a chiarire lo stato di "impossibilità ad esercitare".
Tale impossibilità è offerta dalla complessità ed ampiezza dell'azienda, dalla pluralità di sedi o da altre ragionevoli evenienze…che facciano escludere una immotivata dismissione dal suo ruolo legale "naturale".
Quindi lo strumento di delega è consentito (ma iniziamo a dire che è NECESSARIO) in presenza di aziende e realtà lavorative che non consentono al capo dell'impresa una gestione diretta del problema sicurezza.
Lo stesso termine "complessità" fa pensare ad un ambiente di lavoro anche di non grandi dimensioni ma che per le lavorazioni effettuate, i macchinari, il personale, la localizzazione, i ritmi e quindi per il complesso mixtum che ne deriva spingono l'imprenditore diligente ad adempiere ai propri doveri coinvolgendo una persona, la cui sfera di poteri viene arricchita di poteri che normalmente non avrebbe.
MA tra i presupposti che rendono la delega "necessaria" la Cassazione delinea una categoria individuata in astratto da "altre ragionevoli evenienze".
L'evenienza è vocabolario alla mano, l'occorrenza, cioè il bisogno e la necessità che il particolare momento, al particolare situazione spingono l'imprenditore a ritenere che il suo potere-dovere in tema di sicurezza, debba essere esercitato-adempiuto da un altro soggetto.
L'evenienza oltre che apparire ragionevole deve essere conforme alla ragione.
Ogni ragionevole evenienza sarà, in altri termini, idonea a determinare una situazione di scelta, un'offerta di opportunità all'imprenditore il quale potrà conferire ad altro soggetto i poteri-doveri in tema di prevenzione, a condizione che tale conferimento non figuri l'unica situazione che è vietata dalla citata sentenza: una immotivata dimissione del ruolo legale di essere l'imprenditore il naturale destinatario della normativa antinfortunistica.
Il terzo ed ultimo aspetto ad essere evidenziato è che il delegato è individuato come "altro soggetto".
L'imprenditore quindi può delegare "altro soggetto" che dovendo "assumere le attribuzioni e le competenze proprie del ruolo dell'imprenditore" deve essere persona tecnicamente preparata e capace.
Non sfuggirà l'esigenza di voler evidenziare che intanto è ammissibile uno "scivolamento" del dovere di sicurezza verso il basso, attivando un meccanismo che possa produrre un'effetto liberatorio a favore dell'imprenditore delegante, solo ed esclusivamente se tale meccanismo faccia confluire realmente i poteri a persona che di tali poteri sappia fare uso, e che pertanto la sua nomina non risponda ad esigenze truffaldine o di mera facciata attraverso le quali il datore di lavoro possa pensare di risolvere i problemi aziendali della sicurezza.
Diventa quindi un onere per il datore di lavoro scegliere il delegato in possesso dei "requisiti necessari" si deve in altri termini non valutare lauree o titoli di studio ma la "vocazione" a porre al centro del suo impegno professionale l'integrità psicofisica di quanti lavorano, operano o si trovano occasionalmente in quell'ambiente di lavoro.
Un soggetto che conosca perfettamente ogni angolo, ogni recondito luogo dell'azienda, le persone, i rischi lavorativi, che sia freddo, pacato e riflessivo nel programmare gli interventi di routine e di emergenza e che abbia la forza di scontrarsi con il vertice aziendale per prendere decisioni o fare scelte per la protezione dei lavoratori e delle persone.
Dopo aver delineato "Chi" può essere delegato vediamo "Cosa" va trasferito a codesto soggetto.
1 Poteri di conoscenza
Deve poter accedere a tutti i luoghi di lavoro, conoscere ogni realtà aziendale, i materiali, le persone.
Deve poter leggere le carte la documentazione aziendale, deve poter dialogare con dipendenti ed essere in possesso o acquisire tutte le notizie utili all'espletamento del suo delicato ruolo.
2 Poteri di intervento
Non si ha prevenzione e non si hanno poteri se non si ha la possibilità di operare scelte e attivare interventi che incidano sulla scelta delle attrezzature nella collocazione dei macchinari e strumenti di lavoro.
I poteri di intervento debbono consentire al delegato di individuare ulteriori o nuove fonti di rischio avverso le quali egli possa agire.
3 Poteri di coordinamento.
Vista la complessità delle moderne aziende il delegato deve dialogare e poter coordinare le azioni di quanti all'interno dell'azienda gestiscono altri importanti comparti della stessa, risorse strategiche, mezzi finanziari e personale.
Deve quindi poter influenzare le scelte aziendali in campo di sicurezza e prevenzione.
4 Poteri di spesa
Non poteva sfuggire alla Suprema corte l'esigenza di porre la centrale questione dei mezzi finanziari.
E' evidente che soltanto con il prevedere una concreta possibilità di spesa gestibile direttamente e senza condizionamenti da parte del delegato, quest'ultimo sarà messo nelle condizioni concrete da un lato di poter utilizzare al meglio le proprie capacità, dall'altro (quello che più conta) di creare fattivamente un'ambiente di lavoro nel quale lavoratori e persone non incontrino rischi.
Alla luce di tale considerazione diventa quindi chiara la precisazione laddove viene detto che i poteri del delegato "devono essere autonomi e pari a quelli dell'imprenditore".
Si possono pertanto individuare i seguenti elementi costitutivi della delega di funzioni:
-Atto di conferimento di poteri e funzioni sottoscritto alla presenza di un notaio
-Accettazione da parte del delegato
_possesso da parte del delegato dei requisiti professionali idonei ad esercitare le funzioni delegate
-Conferimento concreto ed effettivo di poteri autoritativi e decisori, pienamente autonomi e senza possibilità di ingerenza, consistenti in:
a) poteri di conoscenza
b) poteri di intervento
c) poteri di coordinamento
d) poteri finanziari che siano autonomi e pari a quelli del capo dell'impresa

Previsione di verifiche periodiche da parte del delegante circa
Puntuale adempimento dei poteri conferiti
Efficacia attualità e congruità della delega con previsione espressa nella delega stessa, accertato il persistere dell'inottemperanza e dell'adozione di condotte colpose da parte del delegato.
La delega sarà necessariamente preceduta da un deliberato (se esistente) dell'organismo direttivo della società titolare del potere aziendale deliberato che dovrà contenere i seguenti elementi:
Specificazione dell'organo procedente (direzione, consiglio di amministrazione, consiglio direttivo, altri organi equiparati) con indicazione delle norme dell'atto costitutivo e dello statuto o regolamento interno in relazione alle quali si procede.
Indicazione dei motivi che rendono necessaria la stesura di una delega che conferisca i poteri ad un soggetto qualificato; al fine di una puntuale applicazione della normativa per la sicurezza.
Specificazione dei requisiti che la persona delegata deve possedere
Indicazione dei poteri autoritativi, decisori e finanziari che verranno delegati.
La decisione emessa dall'organo competente verrà ratificata all'unanimità dei componenti e trascritta nei registri societari, con possibilità di visione successiva da parte degli organismi ispettivi e di vigilanza.

SCHEMA DI DELEGA
L'anno……………il giorno…..del mese……, avanti a me Dr……..notaio in
……alla via……è comparso il Sig…….nella qualità di………(viene indicata la qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione o altra qualifica che offra il titolo per la stesura dell'atto) della Società……….che ha sede in………. Con capitale sociale di £………interamente versato iscritto nel Reg Trib………di…….. con uffici in …(come da allegati grafici) con i poteri che gli derivano dalla carica e su mandato del;Consiglio…….giusta decisione del….n…..depositata presso……. Che si allega al presente atto con il N°…….ravvisata la necessità per una puntuale, costante ed organica applicazione della normativa in tema di prevenzione, igiene e sicurezza sul lavoro, di procedere a nomina di persona qualificata alla quale demandare l'esecuzione degli obblighi e degli adempimenti normativi.
NOMINA E COSTITUISCE
Mandatario speciale della predetta Società il Sig……. nato a ……il…… residente a…..
Al citato Sig…… che assume la qualifica di Delegato per la sicurezza presso la citata Società vengono dal comparente nella qualità citata conferiti, come di seguito specificati tutti i poteri necessari per l'applicazione ed il rispetto delle norme in tema di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro da applicarsi per il migliore perseguimento degli obiettivi aziendali per il più puntale rispetto delle norme vifgenti.
A tal fine vengono conferiti al Sig……i seguenti poteri.
Di direzione dell'attività con possibilità di accedere in qualsiasi momento in tutti i luoghi sede dell'attività lavorativa, nonché nelle aree pertinenziali agli stessi, al preciso scopo di rendere conforme alla normativa antinfortunistica gli ambienti di lavoro e di eliminare i rischi che possono derivare all'incolumità psico-fisica dei lavoratori e delle persone che accidentalmente possano trovarsi sui luoghi di lavoro; in particolare modo provvedendo ai controlli e alle verifiche presso le strutture e gli edifici della citata società al fine di accertarne la conformità alle norme di sicurezza vigenti ed a quelle a venire.
Di gestione delle attività di formazione del personale dipendente anche attraverso l'organizzazione di idonei corsi e la redazione di materiale informativo che verrà distribuito all'atto dell'assunzione;
Di utilizzo diretto dei mezzi finanziari idonei all'espletamento dei compiti come individuati negli altri punti della presente delega, preventivamente ed annualmente messi a disposizione dal Consiglio di Amministrazione, che fin d'ora vengono individuati nelle somma di Lire……….integrabili all'occorrenza su richiesta motivata dal delegato, da utilizzarsi per l'acquisto dei presidi e strumenti antinfortunistici, per gli internet e le trasformazioni, che si manifestassero necessari per rendere conforme a normative vigenti ambiente di lavoro, percorsi produttivi, macchinari automezzi e qualsiasi strumento utilizzato per l'espletamento dell'attività lavorativa.
Di scelta degli appaltatori in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda o dell'attività produttiva, per rendere ambienti di lavoro conformi alle norme di buona tecnica, salute sicurezza e tutela ambiente, con verifica preventiva dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa appaltatrice, al rappresentante legale della quale fornirà dettagliatamente informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui operano i dipendenti di quest'ultimo.
Di vigilanza circa il costante e puntuale rispetto delle norme antinfortunistiche e delle disposizioni interne in materia di prevenzione e sicurezza da parte di tutti i dipendenti e del personale che si trovino all'interno dei luoghi di lavoro, con potere di irrogare sanzioni disciplinari e pecuniarie nel caso di accertamento di violazioni alla normativa antinfortunistica, e con possibilità di effettuare una ulteriore ripartizione dei compiti al fine di garantire la massima ragionevole vigilanza possibile in ogni ambiente e luogo di lavoro al fine di ottenere la più scrupolosa osservanza delle norme.
Di indirizzo nell'attività produttiva, segnalando costantemente ai vertici aziendali le metodiche, le scelte organizzative, il tipo di materiale e le soluzioni operative, sia di natura tecnico scientifica, che amministrativa che si rendano necessarie sia con l'entrata in vigore di nuove leggi sia che si impongano con il progresso scientifico tecnologico che consentono una gestione aziendale improntata sempre a criteri di massima sicurezza e di massima tutela della salute dei dipendenti e delle persone.
Il sopra menzionato delegato per la sicurezza potrà avvalersi per i compiti sopra descritti in precedenza di tutto il personale interno della Società e di procedere a contratti di consulenza con soggetti esterni, ma non potrà procedere alla sub-delega di tutti o alcuni dei compiti indicati, dei quali sarà diretto ed unico referente della società.
Firma del delegato firma del delegante
Ciò premesso si impongono alcuni quesiti, la delega trasferisce oltre a poteri e funzioni anche la responsabilità penale?
Chi risponderà in caso di conferimento di delega?
Nel ribadire che è ancora valido il principio secondo il quale "societas delinquere non potes" è evidente che per i fatti penalmente rilevanti commessi all'interno di un'organizzazione complessa ed impersonale si impone un'attività di ricerca della (o le) responsabilità.
E' evidente che all'atto di una radiografia aziendale ci si porterà in termini penali all'identificazione di una piramide di poteri.
E' anche evidente che come prima dettagliato un'imprenditore titolare di un'attività complessa avrà provveduto a delegare altri soggetti buona parte delle funzioni non direttamente gestibili.
Nel campo della prevenzione lo strumento delega consente di far sì che i doveri siano trasferiti ad altro soggetto.
Quindi quest'ultimo con strumento di natura civilistica viene pertanto coinvolto a pieno titolo nel fuoco della prevenzione normativa risultando "anche lui" destinatario delle norme di prevenzione.
La delega produce quindi questo effetto, di "allargare" il campo dei destinatari dei doveri, di aggiungere a quelli già previsti dalle norme un nuovo soggetto che con un atto di autonomia negoziale viene ad assumere una posizione che in virtù dell'accettazione della delega espone il delegato alla responsabilità penale.
Tale coinvolgimento non è però di per sé sufficiente a liberare da responsabilità penale l'imprenditore o datore di lavoro.
Tale liberazione avverrà solo se tutte le condizioni previste siano presenti.
Infatti se anche in presenza di delega il datore di lavoro continuerà, senza mai ingerirsi nella gestione concreta, a verificare il puntuale adempimento dei doveri, es accerterà che i mezzi finanziari sono congrui e puntualmente utilizzati, se insomma sarà convinto che il delegato esercita con professionalità ed efficacia il suo lavoro, al verificarsi dell'evento penalmente rilevante nessun profilo di responsabilità potrà essergli imputato.
Ma se invece si riscontrerà un non pieno passaggio di poteri, omessi controlli, o se le violazioni accertate trovano una ragione nelle scelte aziendali gestite direttamente dal datore di lavoro, anche nei confronti di quest'ultimo potranno essere rilevati elementi di rilevanza penale.
E' opportuno richiamare l'Art 27 Cost in virtù del quale si può essere penalmente responsabili solo per un fatto personalmente commesso, sia sotto forma di azione che di omissione….ed anche in presenza della delega l'effetto liberatorio non scatterà ed in presenza di violazioni (passaggio di poteri non integrale perché limitati i mezzi finanziari) anche ai sensi dell'art 40 2° comma del Codice Penale, scatterà concorso di reato e condotte penalmente rilevanti sia per il delegato che per il delegante.
Infine sottolineiamo il limite nelle possibilità di scegliere un soggetto delegato, infatti la Css. Penale 23.3.94 "In materia di adempimenti in tema di sicurezza del lavoro non è ipotizzabile una delega a capo della stessa persona beneficiaria della tutela, non avendo senso una delega di sorveglianza sui se stesso".
Delegato alla sicurezza non potrà quindi MAI essere un'operaio, un'impiegato e che comunque si trovi in una situazione di credito di sicurezza nei confronti del datore di lavoro.
Si esporrà pertanto certamente a responsabilità penali il datore di lavoro che vorrà (solo formalmente) individuare un semplice dipendente come delegato alla sicurezza.