Di
seguito cercheremo di approfondire il tema della delega di funzioni
nell'ambito del Dlgs 626/94.
Innazitutto
un breve accenno su "Chi" la legge individua come
soggetto tenuto ad adottare comportamenti.
Le leggi infatti pongono regole di condotta volte proprio
a garantire la protezione ed evitare infortuni.
Nelle piccole organizzazioni (artigiani, lavoratori autonomi)
si avrà una facile individuazione del destinatario
delle norme nel capo dell'impresa .
Diverso è il discorso se ci si sposta su strutture
aziendali più complesse.
La complessità dell'organizzazione la sfida dei mercati
crea l'esigenza di darsi una struttura complessa.
Da qui la necessità del capo dell'impresa di avvalersi
di collaboratori al fine di assolvere i doveri imposti dal
mercato e dalle norme.
Infatti le leggi dal 1956 alla 626/94 hanno sempre identificato
il "datore di lavoro", il dirigente ed il preposto.
Volendo meglio qualificare le caratteristiche tipiche della
figura del dirigente e del preposto, può dirsi che
il primo è il più stretto collaboratore del
datore di lavoro, con il quale individua le scelte di fondo
dell'attività dell'impresa, dirige settori della struttura
della stessa, ha poteri (delegati) su uomini, mezzi e strumenti
finanziari.
Il preposto invece è una figura tecnica operativa,
con mansioni specifiche, dalla spiccata professionalità
ma con più limitati poteri e competenze rispetto al
dirigente, in prevalenza di esecuzione e controllo.
Merita di essere richiamata la sentenza della Corte di Cassazione
Penale 285 del 1/7/92 "in tema di infortuni sul lavoro
ai sensi
..sono, tra gli altri destinatari delle norme
di prevenzione e responsabili, nell'ambito delle proprie attribuzioni
e competenze e delle inosservanze al citato DPR, i dirigenti
tecnici, ossia coloro che sono preposti alla direzione tecnica
ed amministrativa dell'azienda o di una parte diretta ossia
institori, gerenti, direttori tecnici o amministrativi, capi
ufficio ecc.
Tali dirigenti devono predisporre tutte le misure di sicurezza
fornite dal capo dell'impresa, devono controllare le modalità
del processo di lavorazione,
.per tutelare la sicurezza
."
Chiunque all'interno di un'azienda ha un potere per quanto
minimo di gestione di mezzi e persone, è di perché
destinatario degli obblighi normativi in termini di prevenzione
e sicurezza, egli sarà titolare, quanto meno, del fondamentale
POTERE-DOVERE di vigilanza e soprattutto di COMUNICAZIONE.
Pur essendo quindi destinatario principale del complesso bagaglio
dei doveri al datore di lavoro è consentito essere
affiancato nell'adempimento di tali doveri da altri soggetti,
a lui sottoposti, circostanza che espone evidentemente, alle
responsabilità coloro che si pongono come collaboratori
al datore di lavoro nell'adempimento delle norme di prevenzione.
Quindi per adempiere ai doveri di sicurezza e prevenzione
il datore di lavoro deve darsi un'organizzazione.
Se tale organizzazione non viene data o è insufficiente
non vi sono dubbi nell'affermare che sarà sempre il
capo dell'impresa considerato responsabile delle violazioni.
Nel Dlgs 626 ma soprattutto nel 242 successivo viene in primo
luogo riportata la triade dei soggetti sopra individuati quali
destinatari degli obblighi.
Datori di lavoro, dirigenti e preposti sono quindi i "destinatari"
al quale il legislatore pensa come protagonisti degli obblighi
di questa materia.
Inoltre viene confermata nel campo sanzionatorio (art 89)
la frase "Datori di lavoro e dirigenti" accomunando
ancora di più le due figure principali.
Ed aggiunti tra i possibili sanzionati e destinatari di "doveri"
anche i lavoratori, fatto di una novità notevole.
Il datore di lavoro ha però la possibilità se
pur complessa ed articolata di "delegare" alcune
funzioni essenziali.
Alcune premesse si impongono nel momento in cui iniziamo ad
affrontare lo spinosissimo tema della delega.
Non esiste una norma del diritto penale che affronti la questione
della delega e pertanto le posizioni si confrontano sul piano
di una attività interpretativa, risultanti tutte di
meritevoli considerazioni e attento studio. L'unica norma
che in qualche maniera affronta l'argomento è l'Art.
1 comma ter del Dlgs. 626/94, come ribadito dal Dlgs 242 del
1996 che testualmente prevede: "nell'ambito degli adempimenti
previsti dal presente decreto, il datore di lavoro non può
delegare quelli previsti dall'Art. 4 commi 1, 2, 4 lett.a)
e 11 primo periodo". Un inciso voluto dal legislatore
che apportava modifiche al testo originale della 626 ma che
ribadisce e fissa inequivocabilmente alcuni già consolidati
principi:
Il datore di lavoro può delegare gli adempimenti in
tema di prevenzione e sicurezza
Egli resterà comunque e sempre destinatario di alcuni
doveri indelegabili per i quali dovrà impegnarsi ed
assumersi in prima persona la responsabilità delle
scelte operative
In particolare il datore di lavoro sarà tenuto personalmente
a:
Valutare i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori
Elaborare il document di valutazione dei rischi
Designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
interno o esterno all'azienda
Con l'esclusione di quelli citati il datore di lavoro ha quindi
la libertà di scegliere un soggetto qualificato al
quale delegare poteri e funzioni per adempiere alla normativa
antinfortunistica.
La delega è uno strumento giuridico che trova la sua
origine nel diritto civile, ed è a tale disciplina
che bisognerà fare riferimento per introdurre un tentativo
di percorso tendente ad individuare soluzioni su piano interpretativo
e sintetico alle mille questioni che tale istituto pone in
seguito alla sua concreta applicazione nel diritto penale
del lavoro.
Quando, come e dove è ammissibile l'istituto della
delega di funzioni? Quali sono le forme, le modalità,
i soggetti titolari a poterla esercitare? Si può utilizzare
in tutti gli ambienti di lavoro grandi, medi e piccoli e in
presenza di quali presupposti? Qual è l'efficacia della
delega nel campo delle responsabilità penali?
La
moderna organizzazione di impresa, la concorrenza interna
ed internazionale, la complessità delle problematiche
caratterizzanti il mondo del lavoro, sono tutti temi che abbiamo
visto porre l'esigenza di una sempre più accentuata
specializzazione, in particolare ai livelli manageriali e
dirigenziali degli ambienti lavorativi.
Inoltre l'introduzione di sempre più incisive norme
che in chiave preventiva si pongono finalità di tutelare
beni esauribili, come l'ambiente e la salute impongono programmi
e scelte operative sempre più complessi e sofisticati.
Tale complessità impone conoscenze che tengano conto
di più discipline e scienze.
L'esigenza pertanto, da parte del capo dell'impresa di circondarsi
di persone che tali capacità e di tali conoscenze siano
in possesso, non appare più una scelta meramente discrezionale,
ma una necessità, tendente da un lato all'organizzazione
di un'ambiente di lavoro nel quale, in chiave preventiva si
tuteli la salute delle persone e dall'altra si pongano le
premesse per un sostanziale e duraturo rispetto della normativa
vigente, anche al fine di evitare situazioni dalle quali possano
emergere responsabilità penali.
In altri termini, nel silenzio della legge, la delega di funzioni
in materia prevenzionistica viene ad assumere un rilievo fondamentale
sia per l'utilizzo che oramai del citato strumento viene effettuato
negli ambienti di lavoro, sia perché attraverso un
utilizzo dello stesso che non sia soltanto formale e quindi
non tenda a scaricare su altri precisi doveri che gravano
sui destinatari delle norme, si ha la possibilità di
aumentare in concreto i tassi di sicurezza e di abbattere,
pertanto, le drammatiche cifre economiche relative agli infortuni
sul lavoro e malattie professionali.
Basta richiamare quanto prevede l'articolo 3 del Dlgs 626
in tema di misure generali di tutela per rendersi conto di
quale livello di professionalità e stabile organizzazione
si richiede ormai l'esistenza.
Precisa infatti il citato art 3 con il titolo "Misure
di Tutela".
Le misure generali per la protezione della salute per la sicurezza
dei lavoratori sono:
Valutazione
dei rischi per la salute e la sicurezza
Eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze tecniche
Riduzione dei rischi alla fonte
Programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che
integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche
produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza
dei fattori dell'ambiente di lavoro
Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò
che non lo è, o è meno pericoloso
Rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti
di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione
dei metodi di lavoro e produzione anche per attenuare il lavoro
monotono e quello ripetitivo
Priorità delle misure di protezione collettiva rispetto
alle misure di protezione individuale
Limitazione al minimo del numero di lavoratori che sono, o
che possono essere, esposti al rischio
Utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici
sui luoghi di lavoro
Controllo sanitario dei lavoratori esposti a rischi specifici
Allontanamento dei lavoratori dall'esposizione al rischio,
per motivi sanitari inerenti alla sua persona
Misure igieniche
Misure di protezione collettiva e individuale
Misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso,
di lotta antincendio, di evacquazione dei lavoratori e di
pericolo grave ed immediato
Uso di segnali di avvertimento e sicurezza
Regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine
ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza
in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.
Informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei
lavoratori, ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni
riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.
Istruzioni adeguate ai lavoratori
Le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute
durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri
finanziari per i lavoratori.
Potrà il datore di lavoro personalmente apprestare
in concreto le citate misure o non sarà piuttosto suo
interesse per rispettare la normativa, per non cadere incontro
a responsabilità dare un'organizzazione con conferimenti
di incarichi tendenti a rendere pienamente operativa nel proprio
ambiente di lavoro il nuovo quadro normativo?
Abbiamo evidenziato durante questa trattazione due aspetti
alla base della questione delega: l'assenza di una normativa
e quindi l'esigenza di una ricostruzione dell'istituto in
chiave meramente interpretativa e la necessità di una
puntuale verifica del concreto trasferimento di funzioni al
fine di non vanificare le finalità che con lo strumento
delega si vogliono perseguire.
In relazione al primo aspetto va detto che la delega è
termine comunemente utilizzato che traduce, nel nostro campo
di osservazione, l'istituto civilistico del "mandato"
che trova la sua disciplina negli artt. 1703 e 1709 del Codice
Civile.
Il mandato è il contratto con il quale una parte si
obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto
dell'altra.
I due protagonisti del contratto di mandato sono pertanto
il mandante che ha necessità per gestire-tutelare-rappresentare
un proprio interesse (sia esso diritto-facoltà-potestà)
di individuare un altro soggetto, mandatario, che abbia la
capacità di perseguire il fine citato e che sia delegato,
pertanto, a compiere gli atti strumentali al perseguimento
dell'obiettivo.
Il contratto di mandato è diventato nella prassi quotidiana
uno strumento assolutamente necessario, utilizzatissimo, altrimenti
verrebbe messa in crisi la circolazione dei beni, delle persone
e la possibilità stessa della sopravvivenza di una
complessa società di servizi.
Nel silenzio della legge è stata la giurisprudenza
e in particolare la Suprema Corte di Cassazione a fissare,
attraverso una sempre più raffinata, chiara, convincente
attività interpretativa, i punti fondamentali intorno
ai quali si può ricostruire uno schema astratto che
consenta di offrire ai destinatari delle norme quali caratteri
debba avere la delega per produrre un efficacia liberatoria
nei confronti del soggetto delegante.
Tra le tante massime alle quali in questa sede può
farsi riferimento sembra doveroso richiamare la decisione
presa in 17/12/97 dalla IV Sez della Cass penale (n° 286,
Pres. Consoli, Ric. Iacono) che qui di seguito si riporta.
"L'imprenditore può legittimamente delegare ad
altro soggetto gli obblighi su di lui gravanti attinenti alla
tutela antinfortunistica solo se si trovi impossibilitato
ad esercitare di persona i poteri-doveri connessi alla condizione
di naturale destinatario della normativa antinfortunistica,
per la complessità..ed ampiezza dell'azienda, per la
pluralità di sedi e stabilimenti di impresa o per altre
ragionevoli evenienze si da escludere una immotivata dimissione
del suo ruolo legale.
E' necessario poi che il delegante affidi le attribuzioni
e le competenze proprie al suo ruolo a persona tecnicamente
preparata e capace, che abbia volontariamente accettato la
delega nella consapevolezza degli obblighi cui viene a gravarsi,
che sia stata fornita dei poteri autorizzativi e decisori
autonomi pari a quelli dell'imprenditore e idonei a far fronte
alle esigenze connesse all'apprendimento dei presidi antinfortunistici,
compreso l'accesso ai mezzi finanziari".
Ripercorriamo la citata massima sezionando la stessa:
Nella prima parte vengono puntualizzati tre aspetti:
Il primo: L'(imprenditore può legittimamente delegare.
E' riconosciuta senza ombra di dubbio questa possibilità
all'imprenditore che si trovi però nell'impossibilità
di esercitare di persona i poteri-doveri connessi alla condizione
di naturale destinatario della normativa.
Viene ribadito il chiarissimo principio che "il naturale
destinatario" della normativa antinfortunistica è
l'imprenditore o quello che di volta in volta viene definito
capo dell'impresa, datore di lavoro ecc.
Secondo aspetto: La Cassazione fornisce la cornice interpretativa
tendente a chiarire lo stato di "impossibilità
ad esercitare".
Tale impossibilità è offerta dalla complessità
ed ampiezza dell'azienda, dalla pluralità di sedi o
da altre ragionevoli evenienze
che facciano escludere
una immotivata dismissione dal suo ruolo legale "naturale".
Quindi lo strumento di delega è consentito (ma iniziamo
a dire che è NECESSARIO) in presenza di aziende e realtà
lavorative che non consentono al capo dell'impresa una gestione
diretta del problema sicurezza.
Lo stesso termine "complessità" fa pensare
ad un ambiente di lavoro anche di non grandi dimensioni ma
che per le lavorazioni effettuate, i macchinari, il personale,
la localizzazione, i ritmi e quindi per il complesso mixtum
che ne deriva spingono l'imprenditore diligente ad adempiere
ai propri doveri coinvolgendo una persona, la cui sfera di
poteri viene arricchita di poteri che normalmente non avrebbe.
MA tra i presupposti che rendono la delega "necessaria"
la Cassazione delinea una categoria individuata in astratto
da "altre ragionevoli evenienze".
L'evenienza è vocabolario alla mano, l'occorrenza,
cioè il bisogno e la necessità che il particolare
momento, al particolare situazione spingono l'imprenditore
a ritenere che il suo potere-dovere in tema di sicurezza,
debba essere esercitato-adempiuto da un altro soggetto.
L'evenienza oltre che apparire ragionevole deve essere conforme
alla ragione.
Ogni ragionevole evenienza sarà, in altri termini,
idonea a determinare una situazione di scelta, un'offerta
di opportunità all'imprenditore il quale potrà
conferire ad altro soggetto i poteri-doveri in tema di prevenzione,
a condizione che tale conferimento non figuri l'unica situazione
che è vietata dalla citata sentenza: una immotivata
dimissione del ruolo legale di essere l'imprenditore il naturale
destinatario della normativa antinfortunistica.
Il terzo ed ultimo aspetto ad essere evidenziato è
che il delegato è individuato come "altro soggetto".
L'imprenditore quindi può delegare "altro soggetto"
che dovendo "assumere le attribuzioni e le competenze
proprie del ruolo dell'imprenditore" deve essere persona
tecnicamente preparata e capace.
Non sfuggirà l'esigenza di voler evidenziare che intanto
è ammissibile uno "scivolamento" del dovere
di sicurezza verso il basso, attivando un meccanismo che possa
produrre un'effetto liberatorio a favore dell'imprenditore
delegante, solo ed esclusivamente se tale meccanismo faccia
confluire realmente i poteri a persona che di tali poteri
sappia fare uso, e che pertanto la sua nomina non risponda
ad esigenze truffaldine o di mera facciata attraverso le quali
il datore di lavoro possa pensare di risolvere i problemi
aziendali della sicurezza.
Diventa quindi un onere per il datore di lavoro scegliere
il delegato in possesso dei "requisiti necessari"
si deve in altri termini non valutare lauree o titoli di studio
ma la "vocazione" a porre al centro del suo impegno
professionale l'integrità psicofisica di quanti lavorano,
operano o si trovano occasionalmente in quell'ambiente di
lavoro.
Un soggetto che conosca perfettamente ogni angolo, ogni recondito
luogo dell'azienda, le persone, i rischi lavorativi, che sia
freddo, pacato e riflessivo nel programmare gli interventi
di routine e di emergenza e che abbia la forza di scontrarsi
con il vertice aziendale per prendere decisioni o fare scelte
per la protezione dei lavoratori e delle persone.
Dopo aver delineato "Chi" può essere delegato
vediamo "Cosa" va trasferito a codesto soggetto.
1 Poteri di conoscenza
Deve poter accedere a tutti i luoghi di lavoro, conoscere
ogni realtà aziendale, i materiali, le persone.
Deve poter leggere le carte la documentazione aziendale, deve
poter dialogare con dipendenti ed essere in possesso o acquisire
tutte le notizie utili all'espletamento del suo delicato ruolo.
2 Poteri di intervento
Non si ha prevenzione e non si hanno poteri se non si ha la
possibilità di operare scelte e attivare interventi
che incidano sulla scelta delle attrezzature nella collocazione
dei macchinari e strumenti di lavoro.
I poteri di intervento debbono consentire al delegato di individuare
ulteriori o nuove fonti di rischio avverso le quali egli possa
agire.
3 Poteri di coordinamento.
Vista la complessità delle moderne aziende il delegato
deve dialogare e poter coordinare le azioni di quanti all'interno
dell'azienda gestiscono altri importanti comparti della stessa,
risorse strategiche, mezzi finanziari e personale.
Deve quindi poter influenzare le scelte aziendali in campo
di sicurezza e prevenzione.
4 Poteri di spesa
Non poteva sfuggire alla Suprema corte l'esigenza di porre
la centrale questione dei mezzi finanziari.
E' evidente che soltanto con il prevedere una concreta possibilità
di spesa gestibile direttamente e senza condizionamenti da
parte del delegato, quest'ultimo sarà messo nelle condizioni
concrete da un lato di poter utilizzare al meglio le proprie
capacità, dall'altro (quello che più conta)
di creare fattivamente un'ambiente di lavoro nel quale lavoratori
e persone non incontrino rischi.
Alla luce di tale considerazione diventa quindi chiara la
precisazione laddove viene detto che i poteri del delegato
"devono essere autonomi e pari a quelli dell'imprenditore".
Si possono pertanto individuare i seguenti elementi costitutivi
della delega di funzioni:
-Atto di conferimento di poteri e funzioni sottoscritto alla
presenza di un notaio
-Accettazione da parte del delegato
_possesso da parte del delegato dei requisiti professionali
idonei ad esercitare le funzioni delegate
-Conferimento concreto ed effettivo di poteri autoritativi
e decisori, pienamente autonomi e senza possibilità
di ingerenza, consistenti in:
a) poteri di conoscenza
b) poteri di intervento
c) poteri di coordinamento
d) poteri finanziari che siano autonomi e pari a quelli del
capo dell'impresa
Previsione
di verifiche periodiche da parte del delegante circa
Puntuale adempimento dei poteri conferiti
Efficacia attualità e congruità della delega
con previsione espressa nella delega stessa, accertato il
persistere dell'inottemperanza e dell'adozione di condotte
colpose da parte del delegato.
La delega sarà necessariamente preceduta da un deliberato
(se esistente) dell'organismo direttivo della società
titolare del potere aziendale deliberato che dovrà
contenere i seguenti elementi:
Specificazione dell'organo procedente (direzione, consiglio
di amministrazione, consiglio direttivo, altri organi equiparati)
con indicazione delle norme dell'atto costitutivo e dello
statuto o regolamento interno in relazione alle quali si procede.
Indicazione dei motivi che rendono necessaria la stesura di
una delega che conferisca i poteri ad un soggetto qualificato;
al fine di una puntuale applicazione della normativa per la
sicurezza.
Specificazione dei requisiti che la persona delegata deve
possedere
Indicazione dei poteri autoritativi, decisori e finanziari
che verranno delegati.
La decisione emessa dall'organo competente verrà ratificata
all'unanimità dei componenti e trascritta nei registri
societari, con possibilità di visione successiva da
parte degli organismi ispettivi e di vigilanza.
SCHEMA
DI DELEGA
L'anno
il giorno
..del mese
,
avanti a me Dr
..notaio in
alla via
è comparso il Sig
.nella
qualità di
(viene indicata la qualità
di Presidente del Consiglio di Amministrazione o altra qualifica
che offra il titolo per la stesura dell'atto) della Società
.che
ha sede in
. Con capitale sociale di £
interamente
versato iscritto nel Reg Trib
di
..
con uffici in
(come da allegati grafici) con i poteri
che gli derivano dalla carica e su mandato del;Consiglio
.giusta
decisione del
.n
..depositata presso
.
Che si allega al presente atto con il N°
.ravvisata
la necessità per una puntuale, costante ed organica
applicazione della normativa in tema di prevenzione, igiene
e sicurezza sul lavoro, di procedere a nomina di persona qualificata
alla quale demandare l'esecuzione degli obblighi e degli adempimenti
normativi.
NOMINA E COSTITUISCE
Mandatario speciale della predetta Società il Sig
.
nato a
il
residente a
..
Al citato Sig
che assume la qualifica di Delegato
per la sicurezza presso la citata Società vengono dal
comparente nella qualità citata conferiti, come di
seguito specificati tutti i poteri necessari per l'applicazione
ed il rispetto delle norme in tema di prevenzione infortuni,
sicurezza ed igiene del lavoro da applicarsi per il migliore
perseguimento degli obiettivi aziendali per il più
puntale rispetto delle norme vifgenti.
A tal fine vengono conferiti al Sig
i seguenti
poteri.
Di direzione dell'attività con possibilità di
accedere in qualsiasi momento in tutti i luoghi sede dell'attività
lavorativa, nonché nelle aree pertinenziali agli stessi,
al preciso scopo di rendere conforme alla normativa antinfortunistica
gli ambienti di lavoro e di eliminare i rischi che possono
derivare all'incolumità psico-fisica dei lavoratori
e delle persone che accidentalmente possano trovarsi sui luoghi
di lavoro; in particolare modo provvedendo ai controlli e
alle verifiche presso le strutture e gli edifici della citata
società al fine di accertarne la conformità
alle norme di sicurezza vigenti ed a quelle a venire.
Di gestione delle attività di formazione del personale
dipendente anche attraverso l'organizzazione di idonei corsi
e la redazione di materiale informativo che verrà distribuito
all'atto dell'assunzione;
Di utilizzo diretto dei mezzi finanziari idonei all'espletamento
dei compiti come individuati negli altri punti della presente
delega, preventivamente ed annualmente messi a disposizione
dal Consiglio di Amministrazione, che fin d'ora vengono individuati
nelle somma di Lire
.integrabili all'occorrenza
su richiesta motivata dal delegato, da utilizzarsi per l'acquisto
dei presidi e strumenti antinfortunistici, per gli internet
e le trasformazioni, che si manifestassero necessari per rendere
conforme a normative vigenti ambiente di lavoro, percorsi
produttivi, macchinari automezzi e qualsiasi strumento utilizzato
per l'espletamento dell'attività lavorativa.
Di scelta degli appaltatori in caso di affidamento dei lavori
all'interno dell'azienda o dell'attività produttiva,
per rendere ambienti di lavoro conformi alle norme di buona
tecnica, salute sicurezza e tutela ambiente, con verifica
preventiva dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa
appaltatrice, al rappresentante legale della quale fornirà
dettagliatamente informazioni sui rischi specifici esistenti
nell'ambiente in cui operano i dipendenti di quest'ultimo.
Di vigilanza circa il costante e puntuale rispetto delle norme
antinfortunistiche e delle disposizioni interne in materia
di prevenzione e sicurezza da parte di tutti i dipendenti
e del personale che si trovino all'interno dei luoghi di lavoro,
con potere di irrogare sanzioni disciplinari e pecuniarie
nel caso di accertamento di violazioni alla normativa antinfortunistica,
e con possibilità di effettuare una ulteriore ripartizione
dei compiti al fine di garantire la massima ragionevole vigilanza
possibile in ogni ambiente e luogo di lavoro al fine di ottenere
la più scrupolosa osservanza delle norme.
Di indirizzo nell'attività produttiva, segnalando costantemente
ai vertici aziendali le metodiche, le scelte organizzative,
il tipo di materiale e le soluzioni operative, sia di natura
tecnico scientifica, che amministrativa che si rendano necessarie
sia con l'entrata in vigore di nuove leggi sia che si impongano
con il progresso scientifico tecnologico che consentono una
gestione aziendale improntata sempre a criteri di massima
sicurezza e di massima tutela della salute dei dipendenti
e delle persone.
Il sopra menzionato delegato per la sicurezza potrà
avvalersi per i compiti sopra descritti in precedenza di tutto
il personale interno della Società e di procedere a
contratti di consulenza con soggetti esterni, ma non potrà
procedere alla sub-delega di tutti o alcuni dei compiti indicati,
dei quali sarà diretto ed unico referente della società.
Firma del delegato firma del delegante
Ciò premesso si impongono alcuni quesiti, la delega
trasferisce oltre a poteri e funzioni anche la responsabilità
penale?
Chi risponderà in caso di conferimento di delega?
Nel ribadire che è ancora valido il principio secondo
il quale "societas delinquere non potes" è
evidente che per i fatti penalmente rilevanti commessi all'interno
di un'organizzazione complessa ed impersonale si impone un'attività
di ricerca della (o le) responsabilità.
E' evidente che all'atto di una radiografia aziendale ci si
porterà in termini penali all'identificazione di una
piramide di poteri.
E' anche evidente che come prima dettagliato un'imprenditore
titolare di un'attività complessa avrà provveduto
a delegare altri soggetti buona parte delle funzioni non direttamente
gestibili.
Nel campo della prevenzione lo strumento delega consente di
far sì che i doveri siano trasferiti ad altro soggetto.
Quindi quest'ultimo con strumento di natura civilistica viene
pertanto coinvolto a pieno titolo nel fuoco della prevenzione
normativa risultando "anche lui" destinatario delle
norme di prevenzione.
La delega produce quindi questo effetto, di "allargare"
il campo dei destinatari dei doveri, di aggiungere a quelli
già previsti dalle norme un nuovo soggetto che con
un atto di autonomia negoziale viene ad assumere una posizione
che in virtù dell'accettazione della delega espone
il delegato alla responsabilità penale.
Tale coinvolgimento non è però di per sé
sufficiente a liberare da responsabilità penale l'imprenditore
o datore di lavoro.
Tale liberazione avverrà solo se tutte le condizioni
previste siano presenti.
Infatti se anche in presenza di delega il datore di lavoro
continuerà, senza mai ingerirsi nella gestione concreta,
a verificare il puntuale adempimento dei doveri, es accerterà
che i mezzi finanziari sono congrui e puntualmente utilizzati,
se insomma sarà convinto che il delegato esercita con
professionalità ed efficacia il suo lavoro, al verificarsi
dell'evento penalmente rilevante nessun profilo di responsabilità
potrà essergli imputato.
Ma se invece si riscontrerà un non pieno passaggio
di poteri, omessi controlli, o se le violazioni accertate
trovano una ragione nelle scelte aziendali gestite direttamente
dal datore di lavoro, anche nei confronti di quest'ultimo
potranno essere rilevati elementi di rilevanza penale.
E' opportuno richiamare l'Art 27 Cost in virtù del
quale si può essere penalmente responsabili solo per
un fatto personalmente commesso, sia sotto forma di azione
che di omissione
.ed anche in presenza della delega l'effetto
liberatorio non scatterà ed in presenza di violazioni
(passaggio di poteri non integrale perché limitati
i mezzi finanziari) anche ai sensi dell'art 40 2° comma
del Codice Penale, scatterà concorso di reato e condotte
penalmente rilevanti sia per il delegato che per il delegante.
Infine sottolineiamo il limite nelle possibilità di
scegliere un soggetto delegato, infatti la Css. Penale 23.3.94
"In materia di adempimenti in tema di sicurezza del lavoro
non è ipotizzabile una delega a capo della stessa persona
beneficiaria della tutela, non avendo senso una delega di
sorveglianza sui se stesso".
Delegato alla sicurezza non potrà quindi MAI essere
un'operaio, un'impiegato e che comunque si trovi in una situazione
di credito di sicurezza nei confronti del datore di lavoro.
Si esporrà pertanto certamente a responsabilità
penali il datore di lavoro che vorrà (solo formalmente)
individuare un semplice dipendente come delegato alla sicurezza.