|
|
Allegato
2
ELENCO
ALLEGATO AL DM 16 FEBBRAIO 1982
L’elenco
riportato è corredato dai principali riferimenti normativi
delle varie attività, ove esistenti; inoltre è integrato
dai sunti dei chiarimenti successivamente alla data di entrata
in vigore del Decreto; infine sono indicati la validità
massima del c.p.i., nonché il riferimento, ove esistente,
alle Tabelle A e B di cui al DPR n. 689/59.
ELENCO
DEI DEPOSITI E INDUSTRIE PERICOLOSE SOGGETTI ALLE VISITE ED AI
CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI
(Art.
4, legge 26 luglio 1965, n° 966)
|
N.
|
ATTIVITA’
|
Periodicità
della
visita
(anni)
|
|
1
|
Stabilimenti
ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili,
gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità
globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nm3/h
Gli impianti di compressione d’aria
per martelli, pneumatici o per gonfiaggio gomme e simili non
rientrano fra le attività di cui ai punti 1) e 2) del
DM 16.02.1982 e pertanto non sono soggetti alle visite e controlli
di prevenzione incendi da parte dei comandi dei VV.F. (Circolare
11.12.1985, n. 36) |
3
|
|
2
|
Impianti
di compressione o di decompressione dei gas combustibili
e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm3/h
-
impianti
-
cabine
Gli
impianti di compressione d’aria per martelli pneumatici
o per gonfiaggio gomme e simili non rientrano fra le attività
di cui ai punti 1) e 2) del DM 16.02.1982 e pertanto non
sono soggetti alle visite e controlli di prevenzione incendi
da parte dei comandi dei VV.F. (Circolare 11.12.1985, n.
36)
[…]
gruppi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti
di trasporto e distribuzione cittadina con pressione di
esercizio non superiore a cinque bar sono considerati dispositivi
dei sistemi di distribuzione cittadina quindi parte integrante
delle reti di distribuzione medesime come previsto dal punto
4.4.1 del DM 24.11.1984 […] (estratto del telegramma-circolare
n. 4183 del 17.10.1986).
NORME: DM 24.11.1984
|
6
6
|
|
3
|
Depositi
e rivendite di gas combustibili in bombole:
a)
compressi:
-
per capacità complessiva da 0,75 a 2 m3
-
per capacità complessiva superiore a 2 m3
b)
disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni):
-
per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg
-
per quantitativi complessivi superiore a 500 kg
Gli
impianti di riempimento e lo stoccaggio di bombolette spray
pressurizzate con g.p.l. sono soggetti alle visite e ai
controlli di prevenzione incendi qualora i quantitativi
di g.p.l. impiegati superino i limiti inferiori previsti
per le attività di cui al DM 16.02.1982 (estratto
della lettera-circolare n. 350/4106 del 04.04.1991)
NORME: DPR n. 620 del 28.06.1955
– Circolare MISA n. 74 del 20.09.1956)
|
6
3
6
3
|
|
4
|
Depositi
di gas combustibili in serbatoi fissi:
a)
compressi:
-
per capacità complessiva da 0,75 a 2 m3
-
per capacità complessiva superiore a 2 m3
b)
disciolti o liquefatti:
-
per quantitativi complessivi da 0,3 a 2 m3
-
per quantitativi complessivi superiori a 2 m3
NORME:
DM 31.03.1984 – DM 20.07.1993 – Lettera circolare n. 1235/4106/Sott.
40 del 26.01.1993 – Lettera circolare n. P2168/4106/Sott.
40 del 27.09.1994
|
6
3
6
3
|
|
5
|
Depositi
di gas comburenti in serbatoi fissi:
a) compressi per capacità complessiva superiore a 3
m3
b) liquefatti per capacità
complessiva superiore a 2 m3 |
6
6
|
|
6
|
Reti
di trasporto e di distribuzione di gas combustibili, compresi
quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle
reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con
pressione di esercizio non superiore a 5 bar
[…] I gruppi di riduzione del gas
naturale inseriti nelle reti di trasporto e distribuzione
cittadina con pressione di esercizio non superiore a cinque
bar sono considerati dispositivi dei sistemi di distribuzione
medesime come previsto dal punto 4.4.1 del decreto ministeriale
24.11.1984 […] (estratto del telegramma-circolare n. 4183
del 17.10.1986) |
u.t.
|
|
7
|
Impianti
di distribuzione di gas combustibili per autotrazione (impianti
singoli e misti (gpl e metano)
NORME: Circolare MISA n. 74 del
29.07.1971 – DPR n. 28 del 16.01.1979 |
6
|
|
8
|
Officine
e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti
gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti
Per numero di addetti si deve intendere
solo quello degli addetti effettivamente alla lavorazione
specifica. (Antincendio febbraio 1986)
NORME: DPR n. 547 del 27.04.1955
RIF.: Tabella A/8 |
6
|
|
9
|
Impianti
per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti
gas combustibili
RIF.: Tabella A/7 |
6
|
|
10
|
Impianti
per l'idrogenazione di olii e grassi
RIF.: Tabella A/6 |
6
|
|
11
|
Aziende
per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre
15 becchi a gas
RIF.: Tabella A/9 |
6
|
|
12
|
Stabilimenti
ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili
(punto di infiammabilità fino a 65 °C) con quantitativi
globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m3
Gli impianti di riempimento e lo
stoccaggio di bombolette spray pressurizzate con g.p.l. sono
soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi
qualora i quantitativi di g.p.l. impiegati superino i limiti
inferiori previsti per le attività di cui al DM 16.02.1982
(estratto della lettera-circolare n. 350/4106 del 04.04.1991) |
3
|
|
13
|
Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi
combustibili con unto di infiammabilità da 65 °C
a 125 °C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito
superiori a 0,5 m3 |
3
|
|
14
|
Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti,
olii diatermici e simili |
6
|
|
15
|
Depositi
di liquidi infiammabili e/o combustibili (*):
a)
per uso industriale o artigianale con capacità geometrica
complessiva da 0,5 a 25 m3
b)
per uso industriale o artigianale o agricolo e privato,
per capacità geometrica complessiva superiore a 25
m3
I
depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:
-
per uso industriale sono quelli destinati ed inseriti nei
cicli di produzione industriale;
-
per uso artigianale sono quelli destinati all’esercizio
di attività artigianali;
-
per uso agricolo sono quelli destinati all’esercizio di
aziende agricole;
-
per uso privato sono quelli necessari per riscaldamento
ambienti, produzione di acqua calda per edifici civili,
cucine e lavaggio stoviglie, sterilizzazioni e disinfezioni
mediche, lavaggio biancheria, distruzione rifiuti, forni
da pane e forni di imprese artigiane trattanti materiali
non combustibili né infiammabili (Circ. 11/12/85,
n° 36)
(*)
Testo coordinato con le modifiche apportate con DM 27.03.1985
(GU n. 98 del 26.04.1985)
NORME:
DM 31.07.1934
|
6
3
|
|
16
|
Depositi
e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per
uso commerciale:
- per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 m3
- per capacità geometrica
complessiva superiore a 10 m3 |
6
3
|
|
17
|
Depositi
e/o rivendite di oli lubrificanti, di olii diatermici e simili
per capacità superiore ad 1 m3
NORME: DM 31.07.1934 |
6
|
|
18
|
Impianti
fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per
autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione
di servizio
Per
impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele
si intendono quelli definiti all’art. 82 del DM 31.07.1934
(Circolare 11.12.1985, n. 36).
I
contenitori distributori utilizzati per il rifornimento
di carburante di macchine in uso presso aziende agricole,
cave e cantieri non sono soggetti ai controlli antincendio
da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco e le norme tecniche
contenute nel decreto ministeriale 19.03.1990 devono essere
osservate sotto la responsabilità del titolare dell’attività
(telegramma-circolare n. 4113/1709 dell’11.04.1990)
NORME: DM 31.07.1934 – Legge Regione
Lazio 21.11.1994, n. 62
|
6
|
|
19
|
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono
vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili
con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori
a 500 kg |
3
|
|
20
|
Depositi
e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili
e/o combustibili:
- con quantitativi da 500 a 1000 kg
- con quantitativi superiori a 1000 kg |
6
3
|
|
21
|
Officine
o laboratori per la verniciatura con vernici Infiammabili
e/o combustibili con oltre 5 addetti
Per numero di addetti si deve intendere
solo quello degli addetti effettivamente alla lavorazione
specifica. (Antincendio febbraio 1986) |
6
|
|
22
|
Depositi
e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60%
in volume:
- con capacità da 0,2 a 10 m3
- con capacità superiore
a 10 m3 |
6
3
|
|
23
|
Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione
di olii e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali
di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m3 |
3
|
|
24
|
Stabilimenti
ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze
esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione
dei testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato
con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché perossidi organici
Su conforme parere della Commissione
consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, i perossidi
organici devono essere inclusi nella voce 26 del DM 16.02.1982
(estratto della circolare n. 17 del DM 28.06.1986)
NORME: TULPS 18.06.1931 – RD 06.05.1940,
n. 635, Cap. X |
3
|
|
25
|
Esercizi
di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti
ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive
modificazioni e integrazioni
NORME: DM 18.10.1973 – DM 18.09.1975 |
6
|
|
26
|
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono
sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni
pericolose in presenza o non di catalizzatori |
3
|
|
27
|
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono
nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi,
nitrato di piombo e perossidi inorganici |
3
|
|
28
|
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono
sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che
a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili |
3
|
|
29
|
Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con
concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno |
3
|
|
30
|
Fabbriche
e depositi di fiammiferi
RIF.: Tabella A/37 |
6
|
|
31
|
Stabilimenti
ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o
sequisolfuro di fosforo
RIF.: Tabella A/36 |
3
|
|
32
|
Stabilimenti
ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo
RIF.: Tabella A/38 |
3
|
|
33
|
Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100
q.li |
6
|
|
34
|
Stabilimenti
ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron
e altre leghe ad alto tenore di magnesio
RIF.: Tabella A/41 |
3
|
|
35
|
Mulini
per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera
superiore a 200 q. li e relativi depositi
RIF.: Tabella A/51 |
6
|
|
36
|
Impianti
per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con
depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto
essiccato
Tenuto conto che le attività
indicate al n. 36 del DM 16.02.1982, si riferiscono ad una
entità unica, comprendente sia l’impianto di essiccazione
che il relativo deposito di prodotto essiccato, sono soggetti
alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte
dei Comandi dei Vigili del Fuoco le attività nelle
quali l’impianto di essiccazione è ubicato nello stesso
locale destinato al deposito del prodotto essiccato (Circolare
11.12.1985, n. 36) |
6
|
|
37
|
Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè |
6
|
|
38
|
Zuccherifici e raffineria dello zucchero |
6
|
|
39
|
Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li |
6
|
|
40
|
Riserie
con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li
RIF.: Tabella A/52 |
6
|
|
41
|
Stabilimenti
ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con
processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi
globali in ciclo e/o in deposito a 500 q.il
RIF.: Tabella B/1 |
6
|
|
42
|
Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei
cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere
con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione
superiore a 500 q.Ii |
6
|
|
43
|
Depositi
di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché
depositi per la cernita della carta usata, di stracci di
cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con
quantitativi superiori a 50 q.li
-
per quantitativi da 50 a 500 q.li
-
per quantitativi superiori a 500 q.Ii
Gli
archivi destinati alla custodia di documenti con quantitativi
superiori a 50 q.li rientrano nell’attività 43 del
DM 16/2/82 solamente se gli stessi sono realizzati in apposito
locale.
La
presenza di documenti cartacei in altri locali od uffici
va computata, ovviamente, nel calcolo del carico d’incendio
(Lettera-circolare 19917/4161 del 24/9/85).
RIF.: Tabella A/45
|
6
6
|
|
44
|
Stabilimenti
ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte
fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche,
pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche di
sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li
RIF.: Tabella A/44 |
6
|
|
45
|
Stabilimenti
ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole
cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile
per quantitativi superiori a 5 kg
RIF.: Tabella A/33, A/34, A/35 |
3
|
|
46
|
Depositi
di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da
ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone
vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri
prodotti affini; esclusi i depositi all’aperto con distanze
di sicurezza esterne non inferiori a 100 m, misurate secondo
le disposizioni di cui al punto 2.1 del DM 30/11/83 (a):
-
da 500 a 1000 q.Ii (b)
-
superiori a 1000 q. li
Tenuto
conto della equivalenza delle condizioni ambientali potenzialmente
influenti ai fini del rischio d’incendio, possono considerarsi
all’aperto anche i depositi di prodotti di cui al punto
46) del DM 16.02.1982 aventi protezioni orizzontali e verticali
dagli agenti atmosferici realizzati con materiali di qualsiasi
genere.
Tali
depositi possono avere pareti perimetrali continue purché
almeno una di tali pareti sia provvista di apertura di aerazione
senza infissi di ampiezza non inferiore al 50% della superficie
della parete stessa. Le distanze di sicurezza esterne vanno
misurate tra il perimetro del più vicino fabbricato
esterno all’attività o di latre opere pubbliche o
private oppure rispetto ai confini di aree edificabili (decreto
ministeriale 30.11.1983).
Ai
fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni di sicurezza
antincendi per le attività di cui al punto 46) del
DM 16.02.1982, si intendono "fabbricati esterni"
quelli ubicati fuori dei confini del complesso aziendale
e che hanno una destinazione diversa da quella dell’attività
in argomento. Per prodotti affini si intendono i prodotti
di cui sopra aventi caratteristiche chimico-fisiche tali
da rendere possibili processi di combustione (Circolare
11.12.1985, n. 36)
- Si
tratta del DM 30.11.1983 (GU n. 339 del 12.12.1983) recante
"Termini, definizioni generali e simboli grafici
di prevenzione incendi"
- Testo
modificato come da DM 30.10.1986 (GU n. 261 del 10.11.1986
|
6
3
|
|
47
|
Stabilimenti
e laboratori per la lavorazione dei legno con materiale in
lavorazione e/o in deposito:
- da 50 a 1000 q.li
- oltre 1000 q.li |
6
3
|
|
48
|
Stabilimenti
ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili
e tessuti naturali e artificiali, tele cerate linoleum e altri
prodotti affini, con quantitativi:
- da 50 a 1000 q.li
- oltre 1000 q.Ii
RIF.: Tabella A/48 |
6
3
|
|
49
|
Industrie
dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della
pelle; calzaturifici:
- da 25 a 75 addetti
- oltre 75 addetti
RIF.: Tabella B/3 |
6
3
|
|
50
|
Stabilimenti
ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della
trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e
simili, lavorazione dei sughero, con quantitativi in lavorazione
o in deposito pari o superiori a 50 q.Ii
RIF.: Tabella A/54 |
6
|
|
51
|
Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive |
6
|
|
52
|
Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche |
6
|
|
53
|
Laboratori
di attrezzerie e scenografie teatrali
RIF.: Tabella A/43 |
6
|
|
54
|
Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e
rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 50
q.li |
6
|
|
55
|
Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con
oltre 100 q.li |
6
|
|
56
|
Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più
di 50 q,li in lavorazione o in deposito |
6
|
|
57
|
Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di
materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li |
3
|
|
58
|
Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.Ii |
6
|
|
59
|
Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine
sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e
intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi
ed altri prodotti infiammabili |
3
|
|
60
|
Depositi
di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci,
con potenzialità globale superiore a 500 q.Ii
I depositi indicati al punto
60) sono da intendersi quelli aventi quantitativi in deposito
superiori a 500 q.li (Circolare 11.12.1982, n. 36) |
6
|
|
61
|
Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori
elettrici isolati |
6
|
|
62
|
Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi
superiori a 100 q.Ii |
6
|
|
63
|
Centrali termoelettriche |
3
|
|
64
|
Gruppi
per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori
endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW
NORME: Circolare MISA n. 31 del 31.08.1978 |
6
|
|
65
|
Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche,
lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici,
valvole elettriche, ecc. |
6
|
|
66
|
Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione
di altri metalli |
3
|
|
67
|
Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni
similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze |
3
|
|
68
|
Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili
e motocicli |
6
|
|
69
|
Cantieri navali con oltre 5 addetti |
6
|
|
70
|
Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale
rotabile ferroviario e tramviario con oltre cinque addetti |
6
|
|
71
|
Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi
per autoveicoli con oltre 5 addetti |
6
|
|
72
|
Officine
per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a
9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo
con oltre 25 addetti
Per autoveicolo s’intende un "veicolo
o macchina a combustione interna" (DM 20.11.81). L’indicazione
circa il numero di autoveicoli in riparazione ricade sotto
la responsabilità del titolare dell’attività
in analogia a quanto già previsto dal DM 20.11.81 per
le autorimesse. (Circolare 11.12.85, n° 36). |
6
|
|
73
|
Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche,
porcellane e simili con oltre 25 addetti |
3
|
|
74
|
Cementifici |
3
|
|
75
|
Istituti,
laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche
saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali
per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi
contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni
ionizzanti (art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860
e art. 102 dei decreto dei Presidente della Repubblica13 febbraio
1964, n. 185)
Le attività che detengono
o impiegano macchine radiogene a scopo terapeutico, autorizzate
dal medico provinciale a norma dell’art. 96 del DPR 13.02.1964,
n. 185, non rientrano tra le attività di cui al punto
75 del DM 16.02.1982 e pertanto non sono soggette alle visite
e controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei
Vigili del Fuoco, limitatamente a tali utilizzazioni. (Circolare
11.12.1985, n. 36)
Gli istituti, i laboratori, gli stabilimenti e i depositi
in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche
o attività industriali rientrano nel punto 75, del
DM 16.02.1982 se impiegano isotopi radioattivi eccedenti i
limiti stabiliti dall’art. 110 del DPR 13.02.1964, n. 185
che rimanda agli articoli 3 e 5 del DM 14.07.1970.
Resta valido quanto chiarito al punto 8 della Circolare Ministeriale
n. 36 dell’11.12.1985 per le attività che detengono
o impiegano macchine radiogene a scopo terapeutico autorizzate
dall’art. 96 del citato DPR 13.02.1964, n. 185 (Circolare
n. 42 del 17.12.1986 – punto 1). |
6
|
|
76
|
Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive
(capo IV del decreto dei Presidente della Repubblica 13 febbraio
1964, n. 185) |
6
|
|
77
|
Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente
al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive(art.
5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art.
2 dei decreto dei Presidente della Repubblica 30 dicembre
1965, n. 1704) |
6
|
|
78
|
Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito
in corso di spedizione |
6
|
|
79
|
Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o
prodotti o residui radioattivi (art. 1, lettera b) della legge
31 dicembre 1962, n. 1860) |
6
|
|
80
|
Impianti
relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività
che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti
dal predetto impiego:
- impianti nucleari
- reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte
di un mezzo di trasporto
- impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie
nucleari
- impianti per la separazione degli isotopi
- impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti |
6
|
|
81
|
Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di
altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di
glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di
glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini |
3
|
|
82
|
Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione
di dati con oltre 25 addetti |
u.t.
|
|
83
|
Locali
di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza
superiore a 100 posti
Enti
e privati sono tenuti a richiedere al Comando dei VV.FF.
5) le visite di controllo al fine del rilascio del CPI per
manifestazioni di qualsiasi genere da svolgersi in locali
o manifestazioni aperti al pubblico, sprovvisti di tale
certificato. Il CPI no può essere rilasciato prima
di avere verificare, nel termine per l’adozione dei provvedimenti
conseguenti all’obbligo del preavviso alle autorità,
dalla Commissioni di cui all’art, 141 del regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, le condizioni generali di sicurezza
dei locali o dei luoghi indicati per lo svolgimento delle
manifestazioni. La validità dei CPI, appositamente
rilasciato per l’occasione, è limitata alla durata
della manifestazione. (DPR 29 luglio 1982, n. 577, art.
15).
Per
quanto riguarda le visite tecniche previste al punto 5)
dell’art. 18 del DPR 577, relative a visite di controllo
per manifestazioni in locali o luoghi aperti al pubblico,
si fa presente che ‘erogazione del servizio potrà
essere effettuata soltanto previa presentazione al Comando
stesso di regolare istanza, di attestato comprovante l’avvenuto
versamento, di idonea documentazione tecnico-illustrativa
e delle eventuali certificazioni attestanti particolari
requisiti per impianti, materiali, strutture, ecc., rilasciate
da tecnici abilitati o laboratori legalmente riconosciuti.
Le
istanze debbono essere inoltrate con congruo margine di
tempo per la pianificazione di provvedimenti di competenza;
le visite tecniche potranno avere luogo soltanto dopo che
tutti i lavori di allestimento siano stati completati ed
in tempo utile per la notificazione alle Autorità
competenti per l’adozione dei provvedimenti conseguenti
all’esito della verifica effettuata.
Da
quanto sopra , è opportuno darne comunicazione ai
Prefetti ed ai Sindaci della Provincia. I sopralluoghi per
il rilascio del CPI, la cui durata è limitata alla
durata della manifestazione, possono essere eseguiti contestualmente
a quelli da effettuare in seno alle Commissioni Provinciali
di Vigilanza i cui pareri sono finalizzati a tutti gli aspetti
della sicurezza, mentre la competenza dei Comandi VV.FF.
è limitata all’aspetto della sicurezza antincendi.
Il
CPI, nello specifico settore, è pertanto un ulteriore
requisito, distinto dal verbale della Commissione Provinciale
di Vigilanza, a questo conseguente e riferito unicamente
alla prevenzione incendi. (Circ. 7/10/82, n. 46).
Ai
fini dell’applicazione delle normative di cui al punto 5)
dell’Art. 15 del DPR n. 577, con la dizione "luogo
aperto al pubblico", deve intendersi "un delimitato
spazio all’aperto" attrezzato per accogliere una qualsiasi
manifestazione e che contenga strutture e/o impianti e/o
apparecchiature delle quali sia possibile verificare il
grado di rispondenza alle misure tecniche di sicurezza antincendi.
(Circ. 20.11.82, n. 52).
Per
spettacoli e/o trattenimenti possono intendersi tutti quei
divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente
offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l’esigenza
ce la potestà tutrice della pubblica autorità
intervenga per garantire l’incolumità pubblica, l’ordine,
la moralità e il buon costume (artt. 70,80 T.U. delle
leggi di P.S.)
La
differenza fra "spettacoli" e "trattenimenti"
consiste essenzialmente nel fatto che gli spettacoli sono
divertimenti cui il pubblico assiste in forma più
passiva (cinema, teatro, ecc..), mentre i trattenimenti
sono divertimenti cui il pubblico partecipa più attivamente
(feste da ballo, giostre, baracconi di tiro a segno), ecc.)
Qualora
dette attività siano già state sottoposte
in precedenza ai controlli da parte delle Commissioni Provinciali
di Vigilanza ed abbiano ottenuto regolare agibilità
ma che non abbiano subito trasformazioni o modifiche, i
verbali di visita e gli elaborati grafici da acquisire da
parte dei Comandi Provinciali VV.FF. possono essere gli
stessi già in possesso delle Commissioni Provinciali
medesime. Tali documentazioni sono pertanto da ritenersi
valide agli effetti della richiesta per il rilascio del
CPI.
Le
eventuali certificazioni previste dall’art. 18 del DPR 29.07.1982,
n. 577 potranno, invece, essere acquisite direttamente dai
Comandi per il rilascio del CPI stesso. Si conferma che
i sopralluoghi per il rilascio del predetto CPI possono
essere eseguiti contestualmente a quelli da effettuare in
seno alle Commissioni Provinciali di Vigilanza (Circ. 20.11.82,
n. 52)
"Ristoranti,
bar e simili non rientrano fra le attività di cui
al punto 83. Per detti esercizi è istituito apposito
gruppo di lavoro in seno al Comitato centrale tecnico inteso
ad approfondire le relative problematiche antincendio".
Predette attività non sono pertanto soggette a controlli
di prevenzione da parte dei Comandi VV.FF. (Fonogramma 7274/22811
del 30/10/85).
I
ristoranti bar e simili non rientrano fra le attività
di cui al punto 83 del decreto ministeriale 16.02.82, come
già chiarito con circ. 52 del 20 novembre 1982 e
pertanto non sono soggetti alle visite ed ai controlli di
prevenzione incendi da parte dei comandi dei VV.F., fatto
salvo quanto previsto all’art. 15, punto 5 del DPR n. 577/82.
Sono comunque soggetti ai controlli antincendi i relativi
impianti di produzione di calore di cui al punto 91) del
D.M. citato (Circ. 11.12.85, n. 36)
Le
"case da gioco" sono locali di spettacolo e di
trattenimento e pertanto sono comprese al punto 83 del D.M.
16/2/1982. Alle stesse vanno applicate le disposizioni di
sicurezza contenute nella circ. 16 del 15/2/1951 e successive
modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto agli
artt. 34, 41, 42,43, 44 e fermo restando le competenze delle
Commissioni Provinciali di vigilanza (Circolare n. 42 del
17 dicembre 1986 punto 2 – G.U. N. 29 DEL 05.02.87).
Le
"Sale consiliari" (sale per consigli regionali,
provinciali, comunali, aule di tribunali, ecc) non sono
locali di spettacolo e trattenimento, secondo i chiarimenti
contenuti nella circolare n,. 52 del 20.11.1982 punto 4.1
e pertanto non sono comprese nel punto 83) del DM. 16.02.1982
(Circ. n. 42 del 17 dicembre 1986 punto 3 – G.U. n. 29 DEL
05.02.87).
Per
"passaggi in genere" si intendono" i percorsi
esterni al locale di spettacolo o trattenimento verso le
uscite. (Circ. n. 42 de 17 dicembre 1986 punto 4 – G.U.
n. 29 del 05.02.87).
Tutti
i locali classificati all’art. 17 della circ. n. 16 del
15/2/1951, con "capienza inferiore a 150 posti"
possono essere dotati di due sole uscite, in analogia a
quanto già previsto dalla circolare n. 79 del 27.08.1971
per i locali indicati al punto 4 del citato art. 17 della
circolare n. 16/1951. (Circ. n. 42 del 17 dicembre 1986
punto 4 – G.U. n. 29 del 05.02.87).
Il
punto B. 3 della circolare n. 16 del 16.06.1980 è
applicabile unicamente alle "multisale cinematografiche"
e "NON " applicabile alle "multisale da ballo"
che presentano problematiche difformi ai fini della sicurezza
antincendi. (Circ. n. 42 del 17 dicembre 1986 punto 6).
L’installazione
di "cucine alimentate a gas con densità non
superiore a Q. 0,8 a servizio di locali di spettacolo e
trattenimento" è consentita purché le
cucine siano installate in locali appositi. La comunicazione
tra il locale di spettacolo e di trattenimento con quello
in cui sono installate le cucine, deve avvenire tramite
filtro a prova di fumo, realizzato nel rispetto del D.M.
30.11.83. Devono comunque essere osservate tutte le altre
norme di sicurezza vigenti per gli impianti di produzione
di calore alimentati a gas, eccettuata la lettera circolare
n. 8242/4183 del 5/4/1979 che non può essere applicata
al caso di specie essendo relativa ad impianti di cucina
e lavaggio stoviglie a servizio di ristoranti, mense collettive,
alberghi ospedali e simili che presentano problematiche
difformi ai fini della sicurezza antincendio. (Circ. n.
42 del 17 dicembre 1986 punto 7 – G.U. n. 29 del 05.02.87).
Gli
"edifici destinati al culto" non sono locali di
pubblico spettacolo e trattenimento secondo i chiarimenti
contenuti nella circ. n. 52 del 20.11.1982 punto 4.1 e pertanto
non sono compresi nel punto 83 del DM. 16/2/1982. Sono fatte
comunque salve le disposizioni contenute nell’art. 15, punto
5 del DPR 29.07.1982, n. 577 (Circ. n. 42 del 17 dicembre
1986 punto 8 – G.U. n. 29 del 5/2/87).
In
attesa dell’emanazione delle specifiche normative ed in
considerazione del fatto che il DM 06.07.83 e successive
variazioni e/o integrazioni non fa riferimento ai "materiali
di allestimento di tipo standardistico" utilizzati
per "mostre 2 fiere", le Commissioni Provinciali
di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ed i Comandi
Provinciali dei VV.F., possono accettare la posa in opera
di materiali non classificati ai fini della reazione al
fuoco.
Sotto
la diretta responsabilità del titolare dell’attività,
devono comunque essere adottati effettivi accorgimenti migliorativi
globali di sicurezza mediante l’utilizzo di squadre di vigilanza
aziendale opportunamente attrezzate e ritenute numericamente
sufficienti dall’organo di controllo.
Per
la composizione numerica delle predette squadre di vigilanza,
deve tenersi conto della riduzione delle condizioni di rischio
conseguente all’utilizzo, per gli allestimenti di tipo standistico,
di materiali omologati o semplicemente certificati oppure
trattati con sostanze protettive di documentata efficacia.
(Circ. n. 42 del 17 dicembre 1986 punto 9 – G.U. n. 29 del
05.02.87).
Per
determinare il numero massimo delle persone consentite in
una sala da ballo anche se la circolare n. 16/51 non lo
prevede esplicitamente occorre commisurare la larghezza
totale delle uscite con il numero dei posti a sedere. In
pratica le persone che stanno ballando devono essere le
stesse che occupano i posti a sedere e non di più.
(Antincendio ottobre 1987).
Normativa
sulle sale da gioco fisse – Circolare n. 22 MISA del 14.12.1992
|
6
|
|
84
|
Alberghi,
pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti
letto
Caserme
e istituti di prevenzione e pena non rientrano fra le attività
di cui al punto 84 e 85 D.M. 16.02.82.
Predette
attività non sono pertanto soggette a controlli di
prevenzione incendi da parte dei Comandi VV.F (Fonogramma
7274/22811 del 30.10.1985)
Le
case albergo (residence) non sono attività soggette
se per l’attività non è prevista apposita
licenza di PS e le se le stesse sono in pratica dei condomini
composti da piccoli appartamenti senza servizi ed impianti
comuni. (Antincendio. Ottobre 1985).
Le
residenze turistico-alberghiere, le case ed appartamenti
per vacanze, così come definiti all’art. 6 della
legge 17 maggio 1983, n. 217 (pubblicata nella G.U. n. 141
del 25 maggio 1983), le caserme e le case di reclusione,
non rientrano fra quelle attività di cui ai punti
84 e 85 del D.M. 16.02.82 e pertanto non sono attività
soggette alle visite ed i controlli di prevenzione incendi
da parte dei comandi VV.F (Circ. 11.12.85, n. 36).
Alberghi:
rientrano nel punto 84 del D.M. 16.02.82;
Motels:
rientrano nel punto 84 del D.M. 16.02.82;
Villaggi
albergo: rientrano nel punto 84 del D.M. 16.02.82;
Residenze
turistico alberghiere: non rientrano nel punto 34 del D.M.
16.02.82 (vedi Circolare n. 36 dell’11.12.1985)
Campeggi:
non rientrano nel punto 84 del D.M. 16/2/82; gli stessi
sono sottoposti al controllo di una apposita Commissione
, della quale fa parte il Comandante Provinciale dei VVF
prevista dall’art. 3 della legge 21.03.1958, n. 326, nonché
dall’art. 4, 2° comma, del DPR 20/6/1961, n. 869, attuativi
della citata legge n. 326.
Villaggi
turistici: non rientrano nel punto 84 del D.M. 16.02.82
se nel loro ambito non esistono unità immobiliari
con oltre 25 posti letto cadauna;
Alloggi
agroturistici: non rientrano nel punto 84 del D.M. 16.02.82
se nel loro ambito non esistono unità immobiliari
con oltre 25 posti letto ciascuna;
Affittacamere:
non rientrano nel punto 84 del D.M. 16.02.82 se nel loro
ambito non esistono unità immobiliari con oltre 25
posti letto cadauna;
Case
ed appartamenti per vacanze: non rientrano nel punto 84
del D.M. 16.02.82 (vedi Circ. n. 36 dell’11.12.1985);
Case
per ferie: non rientrano nel punto 84 del D.M. 16.02.82
se nel loro ambito non esistono unità immobiliari
con oltre 25 posti letto cadauna;
Ostelli
per la gioventù: non rientrano nel punto 84 del D.M.
16.02.82 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari
con oltre 25 posti letto cadauna;
Rifugi
alpini: i rifugi alpini intese come locali aventi per requisito
fondamentale il ricovero per alpinisti, come base per escursioni
o ascensioni o come riparo e sosta al rientro in caso di
avverse condizioni metereologiche, non rientrano nel punto
84 del DM 16/2/82. Devono comunque essere osservati, sotto
la diretta responsabilità del titolare dell’attività,
i divieti ed obblighi imposti ai punti 7.8.10 e 11 dell’allegato
A alla legge 406 del 19.07.1980 che prevedono, riferiti
al caso specifico di rifugi alpini, quanto segue:
- Il
divieto d’impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il
riscaldamento di vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento
in genere a funzionamento elettrico con resistenza in
vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o
gassosi;
- Il
divieto di tenere depositi, anche modesti, di sostanze
infiammabili nei locali facenti parte del volume destinato
all’attività;
- L’obbligo
di tenere in chiara evidenza, in ogni locale le indicazioni
sui provvedimenti più appropriati da adottare e
le istruzioni sul comportamento che in caso d’incendio
dovranno tenere gli utenti;
- L’obbligo
di installare un estintore di classe 5A ogni 20 mq di
superficie netta.
Restano
comunque soggetti al controllo antincendio le aree a rischio
specifico quali impianti per la produzione di calore (centrali
termiche, cucine, ecc. con potenzialità superiore
a 100.000 Kcal/h, gruppi elettrogeni, ecc e qualsiasi attività
rientrante nel DM 16.02.82. (Circ. n. 42 del 17 dicembre
1986 punto 10 – GU n. 29 del 05.02.87).
Nel
numero dei posti letto per le attività alberghiere
vanno computati soltanto quelli a disposizione degli ospiti
(paganti o non) con esclusione del personale addetto. (Antincendio
ottobre 1987)
Nelle
sale ristoranti annesse agli alberghi è consentito
l’uso di fornelli alimentati con gas metano, alcool, dpl,
ecc. per cottura a fiamma libera, a condizione che gli stessi
abbiano potenzialità non superiore a 2.000 Kcal/h.
Qualora
i fornelli siano alimentati a gpl, la bombola di alimentazione
non dovrà avere peso superiore a 0,5 Kg ed il loro
impiego non dovrà essere ammesso nei locali interrati
(Lettera-circolare n. 10411/4183 del 18.06.1990).
[…]
Per le comunità religiose non è direttamente
ravvisabile una caratterizzazione ad hoc sotto il profilo
antincendi e, infatti, il DM 16.02.1982 non prevede una
voce specifica in tal senso.
Comunità
del tipo accennato riuniscono, di norma persone che vivono
per scopi religiosi in uno stesso fabbricato, permanentemente
residenti negli stessi ambienti con comportamenti umani,
densità di affollamento e situazione dei luoghi in
generale milto simili a quanto si verifica nell’ambito di
un comune fabbricato di civile abitazione.
Premesso
tale asserto di validità generale, le comunità
religiose rientrano negli obblighi dell’attuale normativa
di prevenzione incendi in tutti i casi in cui, da parte
e nell’ambito della comunità, siano esercitate attività
specifiche contemplate nell’elenco allegato al DM 16.02.1982.
A
titolo esemplificativo l’obbligo di osservanza delle norme
di prevenzione incendi sussiste ove, nell’ambito della comunità
religiosa, siano operanti scuole con più di 100 persone
presenti, posti letto in numero mggiori di 25 utilizzati
come albergo, pensione, dormitori e simili, locali di spettacolo
o trattenimento con capienza superiore a 100 posti letto,
depositi di merci pericolose nonché impianti tecnologici
e servizi (centrali termiche o di condizionamento, autorimesse,
ecc.) aventi caratteristiche tali da rientrare tra le attività
pure soggette al controllo di prevenzione incendi.
In
conclusione, per le comunità religiose, in quanto
tali, non si ravvisa alcuna necessità di prevedere
una normativa specifica di prevenzione incendi, essendo
estranea al problema la particolare qualificazione di chi
esplica l’attività soggetta (estratto della Circoalre
n. 14 del 28.05.1986).
NORME:
DM 26.04.94 – Uso di fornelli a fiamma libera
|
6
|
|
85
|
Scuole
di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili
per oltre 100 persone presenti
Caserme
ed istituti di prevenzione e pena non rientrano fra le attività
di cui al punto 84 e 85 DM 16.02.82. Le predette attività
non sono pertanto soggette a controlli prevenzione incendi
da parte dei Comandi VV.F. (Fonogramma 7174/22811 del 30.10.1985)
Le
residenze turistico alberghiere, le case ed appartamenti
per vacanze così definiti all’art. 6 della legge
17 maggio 1983, n. 217 (pubblicata nella GU n. 141 del 25
maggio 1983), le caserme e le case di reclusione, non rientrano
fra quelle attività di cui al punto 84 e 85 DM 16.02.82
e pertanto non sono soggette alle visite ed ai controlli
di prevenzione incendi da parte dei Comandi VV.F. (Circ.
11/12/85, n. 36).
- Per
gli edifici in uso alle istituzioni scolastiche ed educative
pubbliche, agli adempimenti connessi al rilascio del nulla-osta
provvisorio di cui all’art. 1, quinto comma, della legge
7 dicembre 1984, n. 818, e successive modificazioni ed
integrazioni, devono provvedere le amministrazioni e gli
enti pubblici tenuti, ai sensi delle vigenti disposizioni,
alla fornitura e manutenzione dei locali.
- Il
personale direttivo delle medesime istituzioni scolastiche
ed educative è esonerato da qualsiasi responsabilità
conseguente agli adempimenti di cui al comma 1.
2 bis e 2 ter (omissis, riguardano problemi di finanziamento).
(Testo del decreto legge 27 febbraio 1987, coordinato
con la legge di conversione 13 aprile 1987, n. 149 art.
5).
NORME: DM 18.12.1975 – DM 26.08.1992
|
6
|
|
86
|
Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto |
6
|
|
87
|
Locali,
adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso e al dettaglio
con superficie lorda superiore a 400 m2
comprensiva di servizi e depositi
Rientrano
fra le attività di cui al punto 87) del DM 16/2/82
i musei, gallerie e simili aperti al pubblico quando le
rispettive superfici lorde superano i 400 mq (Circ. 11.12.85,
n. 36).
Per
la determinazione della densità di affollamento delle
aree destinate ad "uffici a servizio di attività
commerciali" può essere accettata una dichiarazione
del titolare dell’attività circa il numero dei dipendenti
impiegati negli uffici e tale dato dovrà esserci
aumentato del 20% . (Circ. n. 42 del 17 dicembre 1986 punto
11 – GU n. 29 del 05.02.87).
I
"negozi di profumeria, di mobili, di abbigliamento,
le librerie" rientrano unicamente nel punto 87) del
DM 16/2/1982 qualora superino i 400 mq di superficie lorda
comprensiva dei servizi e depositi. (Circ. n. 42 del 17
dicembre 1986 punto 12 – GU n. 29 del 05.02.87).
RIF.: Tabella B/5
|
6
|
|
88
|
Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie
lorda superiore a 1000 m2 |
6
|
|
89
|
Aziende
ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti
Le
attività indicate al punto 89 del DM 16.02.82 riguardano
essenzialmente gli edifici di tipo civile e comunque uffici
nei quali sono occupati contemporaneamente in un unico edificio
a più di un piano oltre 500 addetti (Circ. n. 8 del
17 aprile 1985).
Per
le attività di cui ai punti 89 e 90 del DM 16.02.82,
soggette a visita "una tantum" vanno applicate,
per analogia, le disposizioni relative alle attività
di cui al punto 94 concernenti l’obbligo della richiesta
di rilascio di certificati di prevenzione incendi separati
per le varie attività soggette ai controlli ed inserite
nei complessi edilizi ( Lettera-circolare 19984/4101 del
4 luglio 1985).
Gli
archivi destinati alla custodia di documenti con quantitativi
superiori a 50 q rientrano nell’attività di cui al
punto 43 del DM 16.02.82 solamente se gli stessi sono realizzati
in apposito locale. La presenza di documenti cartacei in
altri locali od uffici va computata, ovviamente, nel calcolo
del carico d’incendio. (Lettera-circolare 19917/4161 del
24 settembre 1985).
RIF.: Tabella B/6
|
u.t.
|
|
90
|
Edifici
pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere
biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque
oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza
dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n.
1564
Per
le attività di cui ai punti 89 e 90 del DM 16.0.2.82,
soggette a visita "una tantum" vanno applicate,
per analogia, le disposizioni relative alle attività
di cui al punto 94 concernenti l’obbligo della richiesta
di rilascio di certificati di prevenzione incendi separati
per le varie attività soggette ai controlli ed inserite
nei complessi edilizi ( Lettera-circolare 19984/4101 del
4 luglio 1985).
Da
più parti e segnatamente dall’Amministrazione per
i Beni Culturali e ambientali, viene richiesto di riconoscere
quali effettivamente, ai fini antincendi, sono gli edifici
compresi al punto 90) del decreto ministeriale 16 febbraio
1982 e pertanto soggetti al controllo da parte dei Vigili
del fuoco.
Al
riguardo va considerato che le disposizioni contenute nel
regio decreto 7 novembre 1942, n, 1564, tendono essenzialmente
a salvaguardare gli edifici pregevoli ed i loro contenuti
di interesse storico o culturale, tenuto conto che le norme
di prevenzione incendi si prefiggono come scopo primario
quello della salvaguardia dell’incolumità delle persone,
si ritiene che , in linea di massima, possono formularsi
le seguenti considerazioni in merito all’obbligo di assoggettabilità
degli edifici pregevoli per arte o storia ai controlli di
prevenzione incendi da parte dei comandi dei Vigili del
fuoco;
- non
sono compresi nel punto 90 del DM 16.02.82 e quindi non
soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte
dei comandi dei vigili del fuoco, gli edifici pregevoli
per arte o storia nei quali non si svolge alcuna delle
attività elencate nel citato decreto 16.02.82.
Per tali edifici, però, restano soggette ai controlli
antincendi le aree a rischio specifico, quali gli impianti
per la produzione di calore, le autorimesse, i depositi,
ecc.;
- sono
invece compresi al punto 90 del DM 16.02.82 e quindi soggetti
ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi
dei vigili del fuoco, gli edifici pregevoli per arte o
storia nei quali si svolge una o più delle attività
elencate nel citato decreto 16.02.82, quali i musei o
esposizioni, gli alberghi, gli ospedali, le scuole, i
teatri, i cinematografi, ecc; per tali edifici, in relazione
all’uso cui sono destinati, devono osservarsi oltre alle
disposizioni di cui al regio decreto 7 novembre 1942,
n. 1564, anche le norme antincendi specifiche previste
per le attività in essi svolte. Restano salve le
disposizioni contenute al punto 5 degli art. 15 del DPR
n. 577/82 (Circ. 11/12/85, n. 36).
Il
luogo di culto non è soggetto ai controlli antincendi
a meno che all’interno non avvengano manifestazioni di altro
genere (concerti ecc) nel qual caso è da applicarsi
l’art. 15 del DPR 577/82 (Antincendio, ottobre 1985).
IL
NOP nell’ambito degli edifici di interesse artistico e storico
è rilasciato dai Comandi provinciali dei VVF previo
accertamento della rispondenza dalle norme stabilite nel
decreto 8 marzo 1985. (Testo del decreto legge 27 febbraio
1987, coordinato con la legge di conversione 13 aprile 1987,
n. 149 art. 4.)
NORME: DM 20.05.19992, n.569
|
u.t.
|
|
91
|
Impianti
per la produzione dei calore alimentati a combustibile solido,
liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000
Kcal/In (116 kW)
Si
precisa che con la dizione "Impianti per la produzione
di calore" deve intendersi una installazione composta
da una parte destinata al processo di combustione nonché
da una parte destinata al combustibile di alimentazione,
secondo la terminologia, ed i concetti contenuti agli artt.
3 e 4 del DPR 22 dicembre 1970, n. 1391 (Regolamento per
l’esecuzione della legge antismog 615/66 relativamente al
settore degli impianti termici).
Nota:
come indicato nella lettera circolare 21250/4106 del 19.10.84
tale criterio non si applica agli impianti di produzione
di calore di potenzialità inferiore alle 100.000
Kcal/h alimentati da serbatoi fissi di gpl con capacità
complessiva non inferiore a 0.3 mc per i quali serbatoi
deve essere richiesto il rilascio del CPI come previsto
al punto 4 della lettera b) del DM 16.02.82.
Pertanto
per gli impianti alimentati con combustibili liquidi comprendenti
locali di produzione del calore e serbatoio deve essere
rilasciato, con riferimento anche alla prassi precedente,
un unico certificato di prevenzione incendi semprechè
la potenzialità dell’impianto sia superiore a 100.000
Kcal/h. Non sono, invece, soggetti al rilascio di detto
CPI gli impianti di potenzialità inferiore a 100.000
Kcal/h qualunque sia la capacità del relativo serbatoio.
Qualora per gli impianti aventi potenzialità inferiore
alle 100.000 Kcal/h sia richiesto un controllo ai fini della
prevenzione incendi, dovrà essere precisato che le
norme tecniche in vigore devono essere osservate sotto la
responsabilità del titolare dell’attività,
sia per il serbatoio che per il generatore di calore, come,
peraltro, indicato nella Circ. 46 MI.SA (82) 15 del 7 ottobre
1982.
Restano
valide le disposizioni relative alle autorizzazioni amministrative
(Decreti di concessione) per i depositi di oli minerali
ai sensi delle leggi vigenti.
Per
gli impianti termici alimentati con combustibili solidi,
in attesa della emanazione dell’apposita normativa secondo
le modalità previste dal DPR 29.07.82, n, 577, potranno
essere applicati criteri di sicurezza analoghi per gli impianti
alimentati a combustibile liquido (circ n 73 del 29.07.71)
per quanto concerne l’ubicazione, le caratteristiche costruttive,
le dimensioni, gli accessi e le comunicazioni, le aperture
di ventilazione.
Restano
inoltre valide e applicabili le norme contenute nella legge
antismog n. 615/66 per gli impianti esistenti alla data
dell’8 luglio 1968 i cui locali devono essere adeguati soltanto
in occasione di trasformazioni, di ampliamenti o di rifacimenti
dei fabbricati o degli impianti (Tabella annessa al Capo
V del DPR 24.10.67, n. 1288 valida ai sensi di quanto previsto
al punto IV.I del DPR 22/12/70, n. 1391). In tali casi è
pertanto consentita la coesistenza del deposito di combustibile
solido nel locale del focolare con gli opportuni accorgimenti.
(Circ. 20.11.82, n. 52).
Le
attività indicate al punto 91 del DM 16.02.82 non
riguardano gli impianti inseriti in cicli di produzione
industriale. Per gli impianti alimentati a combustibile
si richiama l’analogia già indicata nella circ. n.
52 del 20.11.82 punto 5.1) (Circ. 8 del 17.04.85).
Gli
impianti per la produzione di calore, nei quali avvenga
la variazione del tipo di combustibile di alimentazione
(ad esempio da liquido a gassoso), possono essere considerati
"esistenti" ai fini dell’applicazione della legge
7 dicembre 1984, n, 818.
Nel
caso di sostituzione del generatore di calore, il Certificato
di prevenzione incendi mantiene la propria validità
a condizione che la potenza termica resa al focolare non
superi il 20% di quella preesistente e che risultino osservate
le relative disposizioni di sicurezza e fermi restando i
limiti di assoggettabilità ai controlli dei vigili
del fuoco.
Le
disposizioni contenute nella lettera circolare 8419/4183
dell’11 agosto 1975 relative ai generatori di aria calda
per impianti di riscaldamento in ambienti industriali, si
applicano anche nel settore artigianale ed agricolo e vanno
estese agli impianti funzionanti con combustibile liquido
o solido, ferme restando le condizioni e le limitazioni
ivi previste (Circ. 11.12.85 n. 36).
L’eventuale
installazione (non prevista dalle norme) di un rivelatore
di fughe di gas in centrali termiche non è condizione
alternativa alla realizzazione di impianti elettrici a regola
d’arte. (antincendio , febbraio 1986).
Quando
sono in vigore norme tecniche per impianti, attività,
ecc. che non sono soggetti al rilascio del CPI (ad es. centrali
termiche con potenzialità al di sotto di 100.000
Kcal/h, autorimesse con capienze inferiori a 9 automezzi,
ecc) il Comando Provinciale, a seguito di visita sopralluogo,
comunque effettuata, nel confermare che l’impianto, l’attività
eccetera non è soggetto al rilascio del CPI deve
indicare che ad ogni buon fine, le norme tecniche in vigore
devono essere osservate sotto la responsabilità del
titolare dell’attività di cui trattasi (Circ. 07.10.82,
n. 46).
L’installazione
di "cucine alimentate a gas con densità non
superiore 0.8 a servizio di locali di spettacolo e trattenimento2
è consentita purchè le cucine siano installate
in locali appositi. La comunicazione tra il locale di spettacolo
e di trattenimento con quello in cui sono installate le
cucine, deve avvenire tramite filtro a prova di fumo, realizzato
nel rispetto del DM 30/11/83. Devono comunque essere osservate
tutte le altre norme di sicurezza vigenti per gli impianti
di produzione di calore alimentati a gas, eccettuata la
lettera circolare n. 8242/4183 del 05.04.79 che non può
essere applicata al caso di specie essendo relativa ad impianti
di cucina e lavaggio stoviglie a servizio di ristoranti,
mense collettive, alberghi, ospedali e simili che presentano
problematiche difformi ai fini della sicurezza antincendio.(Circ.
n. 42 del 17 dicembre 1986 punto GU n. 29 del 05.02.87)
In
una centrale termica dotata di NOP il cambio di destinazioni
(da gasolio a metano) per il NOP ammesso purché vengano
rispettate le norme della circ. ministeriale n. 68 del 25
novembre 1969 e successive modifiche ed integrazioni.
Gli
impianti termici a gas possono essere ubicati in locali
contigui ad autorimesse purché siano separati con
strutture REI 180 e l’ubicazione non sia relativa ad ambienti
dell’autorimessa ove possa presumersi affluenza o passaggio
di gruppi di persone (uscite, ecc). (Antincendio ottobre
1987).
Impianti
termici alimentati a gas di potenzialità inferiore
a 30.000 Kcal/h
[…]
Come è noto, la legge 06.11.1971, n. 1083, concernente
le norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile,
dispone, all’art. 4, che la vigilanza sull’applicazione
della stessa è demandata al Ministero dell’Industria,
del Commercio e dell’Artigianato.
Al
riguardo si fa presente che, per quanto riguarda la vigilanza
sugli apparecchi e materiali impiegatiu negli impianti alimentati
a gas, provvede questo Ministero, direttamente o a mezzo
di istituti, enti o laboratori autorizzati, prelevando detti
apparecchi e materiali presso i produttori e/o distributori
nazionali e sottoponendoli a prova.
[…]
Per quanto riguarda invece la vigilanza sulle installazioni
e sugli impianti alimentati con gas combustibile per uso
domestico si fa presente che con l’entrata in vigore della
legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale – legge
23.12.1978, n. 833, il compito per l’individuazione, l’accertamento
e il controllo dei fattori di nocività, nonché
l’indicazione delle misure alla eliminazione dei fattori
di rischio è stato demandato alle USL attraverso
la vigilanza degli ambienti di vita e di lavoro (estratto
della lettera-circolare n. 6812/4183 del 23.04.1987).
NORME:
- Centrale
termica a gasolio: Circolare MISA n.73 del 29.07.1971
- Centrale
termica a gas: Circolare MISA n. 68 del 25.11.1969 – Lettere
circolare n. 22864/4134 del 16.12. 1988
- Centrale
termica a gpl:: Circolare MISA n.68 del 25.11.1969 - Lettere
circolare n. 412/4183 del 06.02. 1975
- DM
09.02.1989 – Norme di sicurezza antincendi da applicarsi
nella progettazione ed installazione di impianti di produzione
di calore a servizio delle serre.
|
6
|
|
92
|
Autorimesse
private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche,
ricovero natanti, ricovero aeromobili
Le
autorimesse a box affacciatesi su spazio a cielo libero
con un numero di box superiore a nove, purchè iascun
box abbia accesso diretto da spazio a cielo libero, come
indicato al penultimo comma del punto 1.2.0 del DM 01.02.1986
già citato, non rientrano al punto 92 del DM 16.02.1982.
Le
disposizioni contenute nel punto 2 del DM 01.02.1986 devono
comunque essere osservate sotto la responsabilità
dei titolari delle attività, fatta salva la possibilità
dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di effettuare
sopralluoghi di controllo come previsto all’art. 14 del
DPR 29.07.1982, n. 577. (Estratto dalla lettera-circolare
n. 1800/4108 del 01.02.1988)
NORME:
DM 01.02.1986
CHIARIMENTI:
Autosaloni – Per gli autosaloni o saloni di esposizione
devono essere applicate le norme del DM 01.02.1986 quando
il numero di autoveicoli sia superiore a trenta.
RIF.:
Tabella A/12
|
6
|
|
93
|
Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività
similari con oltre 5 addetti |
6
|
|
94
|
Edifici
destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore
a 24 m
Ai
fini dei controlli di prevenzione incendi si deve fare riferimento
al punto 2.b, penultimo comma, della circ, n. 25 del 02.06.82.
(Per
altezza in gronda si intende l’altezza massima misurata
dal piano esterno accessibile ai mezzi di soccorso dei vigili
del fuoco all’intradosso del soffitto del più elevato
locale abitabile). (Lettera circ. prot. 6140/4122 del 28/3/87).
Ai
fini dell’assoggettabilità ai controlli di prevenzione
incendi, l’altezza degli edifici di civile abitazione, di
cui al punto 94) del DM 16.02.1982, deve essere riferita
all’altezza in gronda come definita al punto 2.b), penultimo
comma, della circolare n. 25 del 02.06.1982.
L’altezza
ai fini antincendi, definita nel DM 30.11.1983, è
un parametro che viene utilizzato attualmente per l’elaborazione
delle normative (Estratto della lettera-circoalre n. 6140/4122
del 28.03.1987).
NORME: DM 16.05.1987
|
u.t.
|
|
95
|
Vani
di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa
sopra il piano terreno maggiore di 20 m, installati in edifici
civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 m e quelli
installati in edifici industriali di cui all'art. 9 dei decreto
dei Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497
NORME: DPR 29.05.1963, n. 1497 |
u.t.
|
|
96
|
Piattaforme
fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o
produzione di idrocarburi di cui al decreto dei Presidente
della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886
E’
stabilito ai sensi dell’art. 41 del DPR 886/79, l’obbligo
della presentazione a questa Direzione Generale del progetto
per l’approvazione ai fini antincendi, nonché il
riscontro della rispondenza delle opere realizzate al progetto
approvato effettuato con visiste-sopralluogo da parte della
Commissione di cui all’art. 48 del Regolamento di esecuzione
del codice della navigazione approvato con DPR 15.02.1952,
n. 328 e modificato dall’art. 2 del DPR 24.04.1975, n. 988.
Tenuto
conto che la procedura indicata prevede sia l’accertamento
preventivo da parte degli organi tecnici del Corpo Nazionale
dei VV.F. che il sopralluogo di controllo da parte di una
Commissione della quale è componente il Comandante
Provinciale dei VV.F. compente per territorio, si dispone
che, per le attività di che trattasi di nuova istituzione
il sopralluogo per il rilascio del cpi può essere
contestuale a quello da effettuarsi in seno alla citata
Commissione; il favorevole esita di tale sopralluogo, documentato
da apposito verbale, vale ai fini del rilascio del cpi da
parte del Comando dei VV.F., fermi restando gli obblighi
amministrativi previsti dalle vigenti leggi.
Anchew
per la documentazione da acquisire agli atti del Comando
può essere ritenuta valida quella ià in possesso
della segreteria delal Commissione citata, alla quale può
farsi riferimento.
Quanto
sopra in analogia a quanto già disposto con le circolari
n. 46 del 07.10.1982 e n. 52 del 20.11.1982.
Per
le attività esistenti al 10.12.1984 il verbale di
collaudo, effettuato da parte della più volte citata
Commissione, può ritenersi sostitutivo della documentazione
e delle certificazioni, previste dall’art. 2 della legge
07.12.1984, n. 818 (Estratto della Circolare n. 15 del 31.05.1986).
|
u.t.
|
|
97
|
Oleodotti con diametro superiore a 100 mm |
u.t.
|
|