Consulenze, Strategie Operative e Logistiche, Ambiente & Sicurezza
Approfondimenti

DLGS N. 81 2009 INTEGRATO CON DLGS N. 106 2009

ADR 2003

LA NUOVA REGOLAMENTAZIONE DEL TRASPORTO SU STRADA DI MERCI PERICOLOSE


di Alessandro Lama

La ristrutturazione dell’ADR ha avuto avvio, come noto, con l’ADR 2001, concepito per renderne più facile la consultazione da parte degli utenti.
In esso sono infatti fatte confluire ordinatamente nelle Parti da 1 a 9, di cui agli Annessi A e B del Regolamento, le prescrizioni applicabili ai vari operatori della catena logistica (committenti, trasportatori, fabbricanti di imballaggi e di cisterne, ecc.) dandone trattazione separata specificatamente al loro campo di interesse (v. Allegato).

L’elemento innovativo di questo processo di ristrutturazione è sicuramente rappresentato dall’inserimento nella Parte 3 della “Tabella A”, recante l’elenco delle materie in ordine progressivo di numero ONU da cui risalire per ciascuna di esse, attraverso riferimenti in codice, alle prescrizioni particolari (distribuite su ventiquattro colonne) che vanno a sommarsi o a interagire con le prescrizioni generati delle altra Parti al fine di individuare le condizioni di trasporto applicabili.

Le voci delle colonne della tabella A sono:

- Colonna 1: n° ONU
- Colonna 2: Nome e descrizione delle materie
- Colonna 3: Classe
- Colonna 4: Codice di classificazione
- Colonna 5: Gruppo di imballaggio
- Colonna 6: Etichette
- Colonna 7: Disposizioni speciali
- Colonna 8: Quantit- limitate
- Colonna 9: Istruzioni di imballaggio
- Colonna 10: Disposizioni speciali di imballaggio
- Colonna 11: Imballaggio in comune
- Colonna 12: Istruzioni di trasporto in cisterne mobili
- Colonna 13: Disposizioni speciali per cisterne mobili
- Colonna 14: Codice cisterna
- Colonna 15: Disposizioni speciali per cisterne
- Colonna 16: Veicolo per il trasporto in cisterna
- Colonna 17: Categorie di trasporto.
- Colonna 18: Disposizioni speciali per trasporto in colli
- Colonna 19: Disposizioni speciali di trasporto alla rinfusa.
- Colonna 20: Carico, scarico e movimentazione
- Colonna 21: Esercizio
- Colonna 22: n° identificazione di un pericolo
- Colonna 23 : n° ONU
- Colonna 24: Nome e descrizione della materia

La ristrutturazione dell’ADR ha portato anche a:

• estenderne il campo di applicazione fino a ricomprendere la Direttiva 96/35/CE, recepita dall’Italia con D.Lgs. 40/ 2000, n. 40, sul “Consulente per la sicurezza dei trasporti” (D.Lgs. 4 febbraio 2000)

• promuovere, tra l’altro, l’armonizzazione con le Raccomandazioni ONU delle etichette di pericolo ed il riconoscimento di nuovi tipi di contenitori : “cisterne portatili ONU”, contenitori per gas ad elementi multipli (CGEM)” e “grandi imballaggi” (contenitori di peso netto superiore a 400 kg o capacità superiore a 450 litri e volume non superiore a 3 mc progettati per una movimentazione meccanica e destinati contenere me rce imballata)

Questo processo di rivisitazione dell’impianto normativo, pur mantenendone inalterata l’architettura, ha avuto ulteriore impulso con l’ADR 2003 entrato in vigore il 1° gennaio 2003 con un periodo transitorio di 6 mesi.
Trattasi della revisione biennale a cui si accompagna una portata innovativa di nuove disposizioni, tra cui, in particolare, si segnalano quelle relative al documento di trasporto, per agevolarne la compilazione e migliorarne il contenuto informativo, che avevano già trovato possibilità di applicazione anticipata con i due Accordi di deroga (M121e M122), attivati dalla Germania ai sensi della Sezione 1.5.1 dell’ADR e sottoscritte anche dalla nostra Amministrazione in data 5 agosto 2002.

Più precisamente, in presenza della “disposizione speciale” 640, le caratteristiche chimiche e tecniche di cui alla colonna 2 della tabella A dell’ADR, da cui derivano condizioni diverse per il trasporto relative a materie aventi lo stesso numero ONU e appartenenti allo stesso gruppo di imballaggio, non devono più essere espresse per esteso entro parentesi ma più semplicemente è sufficiente farne invio mediante un linguaggio criptato alfanumerico che si riconosce nei codici da “640A” a “640J”.
Per la descrizione delle materie nel documento di trasporto, volendo fare emergere tutti i rischi ad esse associati, il riferimento non è più alla Classe ADR bensì al n. di modello delle etichette di pericolo con l’avvertenza di richiamare tra parentesi quelli delle etichette relative ai rischi secondari; p. esempio:

• UN 1098 ALCOOL ALLILICO, 6.1(3), I

oppure

• ALCOOL ALLILICO, 6.1(3), UN 1098, I

Dove “6.1” è l’etichetta delle sostanze tossiche e “3” quella dei liquidi infiammabili.

Nel caso specifico, risulta perciò che L’ALCOOL ALLILICO è materia tossica con rischio secondario di infiammabilità, appartenente al I Gruppo di Imballaggio.
Altre attività introdotte con l’ADR 2003, con riferimento in particolare i suoi Allegati A e B, sono:

1. l’inserimento di nuovi numero ONU nella Tabella A della lista delle materie pericolose;
2. la rinumerazione dei “solidi esplosivi desensibilizzati” della Classe 4.1;
3. il coinvolgimento dell’Autorità nazionale competente nel processo di classificazione dei fuochi d’artificio;
4. la riclassificazione di alcuni gas (p.es. il trifluoruro di boro) sulla base di criteri modificati di temperatura critica che accompagnano la definizione di “gas compressi” e “gas liquefatti”;
5. il riferimento a nuove prescrizioni per i recipienti a pressione certificati ONU (relativamente a progettazione, costruzione, ispezione iniziale e periodica approvazione, materiali, equipaggiamenti di servizio, sistema divalutazione della conformità e marcatura);
6. l’equipaggiamento dei mezzi per ciò che attiene in particolare agli estintori la cui capacità minima di carico è differenziata per massa complessiva del veicolo;
7. il contenuto informativo delle schede di istruzioni scritte dei conducenti;
8. aumento da 85 km/h a 90 km/h della velocità massima regolata da apposito dispositivo limitatore di cui devono essere dotati i veicoli immatricolati dopo il 31 dicembre 1987 e aventi massa complessiva maggiore di 12 t,

Trattasi comunque di emendamenti allineati con le Raccomandazioni dell’12° edizione del “Libro Arancio” dell’ONU e ad impatto ridotto, volti a migliorare un processo ormai consolidato, originato da una rivoluzione copernicana che ha segnato un nuovo modello di approccio alle prescrizioni nelle quali la disciplina del trasporto su strada delle merci pericolose si riconosce, in osservanza ai migliori standard di sicurezza applicabili, combinando sapientemente fattori ingegneristici con requisiti di capacità professionale per una ottimizzazione del sistema nel suo complesso.