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Decreto
"RSPP": 626-Quinquies
il "vero" testo informale approvato dal Governo
(il testo pubblicato è nella versione definibile "informale",
poiché il testo "finale" del decreto sarà
reso noto solo dopo la firma del Presidente della Repubblica)
DECRETO LEGISLATIVO
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti
professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi
di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo
21 della legge 1° marzo 2002, n. 39.
Il Presidente della Repubblica:
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 1 marzo 2002 n. 39, legge comunitaria per l'anno
2001, ed in particolare l'articolo 21;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 31 gennaio2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e Bolzano,
espresso nella seduta del 27 marzo 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato dellaRepubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 giugno 2003;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della giustizia,
della salute, delle attività produttive e della funzione
pubblica;
EMANA
Il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Modifiche al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626)
1. Al comma 1, lettera e), dell'articolo 2 del D.Lgs. 19 settembre
1994, n.626, e successive modificazioni, le parole "attitudini
e capacità adeguate" sono sostituiti dalle seguenti:
"delle capacità e dei requisiti professionali di cui
all'art. 8 bis".
2. Al comma 2, dell'articolo 8 del D.Lgs. n.626, del 1994 e successive
modificazioni, le parole "di attitudini e capacità adeguate"
sono sostituiti dalle seguenti: "delle capacità e dei
requisiti professionali di cui all'art. 8 bis".
3. Al comma 8, dell'articolo 8 del D.Lgs. n.626, del 1994 e successive
modificazioni, le parole "attitudini e capacità adeguate"
sono sostituite dalle seguenti: "le capacità e i requisiti
professionalidi cui all'art. 8 bis".
Art. 2
(Inserimento dell'art. 8 bis dopo l'art. 8 del D.Lgs. 19 settembre
1994, n. 626)
Dopo l'articolo 8 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, è inserito il seguente articolo:
"Art. 8 bis (Capacità e requisiti professionali degli
addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione
interni o esterni)
1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili
e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o
esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul
luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui
al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo
di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore
ed essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con
verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati
alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle
attività lavorative. In sede di Conferenza Stato - Regioni
saranno individuati gli indirizzi ed i requisiti minimi ai corsi.
3. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle
Regioni e Province autonome, dalle Università, dall'ISPESL,
dall'INAIL, dall' Istituto italiano di medicina sociale, dal Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,
dalle Associazioni Sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori
e dagli Organismi paritetici. Altri soggetti formatori possono essere
individuati in sede di Conferenza Stato-Regioni.
4. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio
prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2,
è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica
dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di
prevenzione e protezione dei rischi anche di natura ergonomica e
psicosociale, di organizzazione e gestione delle attività
tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda
e di relazioni sindacali.
5. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione
sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo indirizzi
definiti in sede di Conferenza Stato - Regioni, con cadenza almeno
quinquennale.
6. Coloro che sono in possesso di laurea triennale di "Ingegneria
della Sicurezza e Protezione" o di "Scienze della Sicurezza
e Protezione" o di "Tecnico della Prevenzione nell'ambiente
e nei luoghi di lavoro" sono esonerati dalla frequenza ai corsi
di formazione di cui al comma 2.
7. E' fatto salvo l'art. 10 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626.
8. Gli organismi statali di formazione pubblici, previsti al comma
3, organizzano i corsi di formazione secondo tariffe, determinate
sulla base del costo effettivo del servizio, da stabilire, con le
relative modalità di versamento, con decreto del Ministro
competente per materia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto.
9. Le amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto, organizzano
i corsi di formazione nei limiti delle risorse finanziarie proprie
o con le maggiori entrate derivanti dall'espletamento di dette attività
a carico dei partecipanti.
10. La partecipazione del personale delle pubbliche amministrazioni
ai corsi di formazione di cui al presente articolo è disposta
nei limiti delle risorse destinate dalla legislazione vigente alla
formazione del personale medesimo.
Art. 3
(Norma transitoria e clausola di cedevolezza)
1. Possono svolgere l'attività di addetto o di responsabile
del servizio di prevenzione e protezione coloro che dimostrino di
svolgere l'attività medesima, professionalmente o alle dipendenze
di un datore di lavoro, da almeno sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. Tali soggetti sono tenuti a conseguire
un attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui al medesimo
articolo2, capoverso 8-bis, comma 2, entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino all'istituzione dei corsi di formazione di cui all'art.
2, capoverso 8-bis, comma 2 possono svolgere l'attività di
addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione
coloro che, in possesso di un titolo di studio non inferiore al
diploma di istruzione secondaria superiore, abbiano frequentato
corsi di formazione organizzati da enti e organismi pubblici o da
altri soggetti ritenuti idonei dalle regioni. Tali corsi devono
essere rispondenti ai contenuti minimi di formazione di cui all'art.
3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
e del Ministro della sanità del 16 gennaio 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana del 3 febbraio
1997, n. 27.
3. In relazione a quanto disposto dall'art. 117 comma 5, della Costituzione
le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e
Bolzano, che non abbiano ancora provveduto ad adeguarsi, con riferimento
ai requisiti e capacità dei responsabili e degli addetti
ai servizi di preve nzione e protezione, alla sentenza della Corte
di giustizia della Comunità europea del 15 novembre 2001,
causa 49/00, si applicano sino alla data di entrata in vigore della
normativa di adeguamento di ciascuna regione e provincie autonome,
nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. |
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